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Ordinanza

Ordinanza n. 947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202310149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 41/2026, limitatamente all'individuazione del Comune avente diritto alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Napoli ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a., deducendo che il dispositivo della sentenza n. 41/2026 aveva erroneamente indicato il Comune di Roma, anziché il Comune di Napoli, quale soggetto avente diritto alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. L'errore è stato qualificato come svista materiale immediatamente riconoscibile, non incidente sulla volontà o sul giudizio espresso dal collegio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza, ritenendo che la correzione fosse ammissibile perché riguardava un errore materiale emergente ictu oculi dal dispositivo, riconducibile a una svista o disattenzione e non a una modifica della decisione. Ha quindi disposto che la Segreteria sostituisse nel dispositivo della sentenza n. 41/2026 la dicitura "Comune di Roma" con "Comune di Napoli". Non ha disposto sulle spese della fase di correzione, ritenendo che il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a. abbia carattere sostanzialmente amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione di errori od omissioni materiali della sentenza mediante annotazione della modifica da parte della Segreteria, quando l'intervento non incide sulla volontà decisoria del giudice.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    dispone che la Segreteria effettui le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.

    Impone l'annotazione della correzione nel provvedimento originario.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammissibile soltanto quando l'errore o l'omissione consiste in una svista, disattenzione o errore di calcolo immediatamente riconoscibile e non incide sulla volontà o sul giudizio espresso dal giudice.
  • La sostituzione nel dispositivo del nome dell'amministrazione erroneamente indicata come avente diritto alla refusione delle spese è effettuabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, quando l'identificazione corretta risulta ictu oculi dagli atti e dalla decisione.
  • Il procedimento di correzione previsto dall'art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo; per la relativa fase non è necessario provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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