Sentenza n. 611/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro n. 705/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 705/2024, relativa al pagamento delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 705/2024, notificata all'Amministrazione e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero, con le competenti articolazioni territoriali, era stato condannato all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati nella pronuncia. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stato dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e compimento dell'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero e l'USR sono stati condannati alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per la disciplina applicabile nel processo amministrativo alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'Amministrazione che non esegua un titolo giudiziale divenuto definitivo e non adduca specifiche ragioni ostative è inottemperante e deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
- La mancata esecuzione del giudicato già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
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