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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22228/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre motivi principali: 1) nullità per violazione delle norme processuali (art.178 e 179 c.p.p.) a causa della tardiva trasmissione e della mancata comunicazione al difensore, da parte della Cancelleria della Corte d'appello, delle conclusioni del Procuratore Generale in appello; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la negazione dell'attenuante prevista dall'art.62 n.4 c.p. (danno patrimoniale di lieve entità), ritenuta ingiustificatamente sulla base del disvalore del fatto e della mancata valorizzazione delle attenuanti generiche; 3) errata applicazione della recidiva, dedotta come reiterata nonostante l'unificazione delle pregresse condanne in un unico reato, motivo proposto per la prima volta in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del PG) la Corte ha effettuato l'accesso agli atti e riconosciuto la tardività e l'omessa comunicazione, ma ha ritenuto che tali vizi non avessero prodotto concreto pregiudizio per la difesa poiché le conclusioni del Procuratore Generale si limitavano a chiedere la conferma della sentenza di primo grado in forma sintetica; inoltre il ricorrente non aveva allegato uno specifico pregiudizio. Il secondo motivo è stato rigettato per carenza di interesse: anche se la motivazione di secondo grado poteva essere tecnicamente errata, il motivo di appello era inammissibile per aspecificità (non si era confrontato con le ragioni della sentenza impugnata), sicché un eventuale rinvio non avrebbe prodotto esito utile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva, essendo formulato per la prima volta in Cassazione e non consistendo in questione rilevabile d'ufficio o non deducibile in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma che tutela il diritto di partecipazione/processo; la Corte ha valutato la presunta nullità alla luce del concreto pregiudizio e dei limiti di deducibilità delle nullità

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata unitamente all'art.178 per sostenere la nullità formale; la Corte ha comunque richiesta la dimostrazione del pregiudizio effettivo

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137, conv. legge 18/12/2020 n.176 (comma 2)

    Prevede la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto (disciplina emergenziale); la Corte ha ricordato che la mancata trasmissione costituisce nullità 'a regime intermedio' deducibile solo se sia comprovato specifico e concreto interesse/prejudice per la difesa

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    Limita la deducibilità delle nullità, richiedendo l'allegazione di un interesse concreto; applicato per escludere la nullità automatica in assenza di pregiudizio specifico

  • art. 62, n.4 c.p.

    Disciplina l'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità; la Corte ha osservato che la motivazione della Corte d'appello sulla negazione dell'attenuante non poteva essere riformata in Cassazione perché il motivo di appello era inammissibile

  • art. 606, comma terzo c.p.p. e art. 609, comma secondo c.p.p.

    Impediscono di dedurre in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo casi eccezionali; applicati per escludere l'esame della recidiva proposta per la prima volta in Cassazione

  • art. 591, comma 4 c.p.p.

    Autorizza la Corte di legittimità a rilevare inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; assunto per valutare la natura inammissibile del motivo di appello sull'attenuante

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicato unitamente alla determinazione di una somma a titolo di ammenda per colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto (disciplina 'pandemica') la mancata o tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del PM non determina automaticamente nullità sanante: è necessario dimostrare un concreto e specifico pregiudizio per la difesa.
  • Se le conclusioni del PM si limitano a chiedere la conferma della sentenza di primo grado in termini generici e stereotipati, l'omessa comunicazione difficilmente produrrà un danno processuale apprezzabile.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove rispetto a quelle dedotte in appello (rispetto alla catena devolutiva); le questioni non prospettate in grado d'appello sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
  • Un motivo di appello generico o aspecifico (che non si confronti con le ragioni della decisione impugnata) è inammissibile ab origine; di conseguenza un ricorso per cassazione su tale punto è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione di un'attenuante deve essere posta in modo specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata; l'erroneità formale della motivazione di merito può non essere rimediabile se il motivo di appello è mal posto.
  • La mancata allegazione, da parte del ricorrente, del concreto pregiudizio subito a seguito di una presunta nullità processuale rende molto difficile ottenere accoglimento in sede di legittimità.

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