Cassazione Penale, Sentenza n. 42750/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la notifica era stata effettuata allo studio del difensore senza elezione di domicilio; 2) intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, sostenendo che il termine era già decorso alla data di emissione del decreto penale di condanna del 7/04/2014; 3) vizio di motivazione nella loro condanna per invasione arbitraria dell'abitazione, deducendo di non essere stati i primi occupanti e di non aver avuto consapevolezza dell'illegittima occupazione precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e infondato il primo. Sul primo motivo ha applicato il principio che la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. sussiste solo se la notifica è omessa o inidonea a produrre conoscenza effettiva; qui gli imputati avevano già ricevuto notifica per le prime udienze in un'altra sede e non avevano eccepito l'errore alla prima udienza utile, per cui il vizio si è sanato ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. Sul secondo motivo ha rilevato che il decreto penale notificato il 23/02/2015 ha interrotto la prescrizione; considerata la sospensione dei termini, il reato si è prescritto il 7/12/2023. Il terzo motivo è stato assorbito. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La nullità assoluta della notificazione della citazione si configura solo se la notifica è omessa o, se diversa dalla forma prescritta, è inidonea a produrre conoscenza effettiva dell'atto; non si applica se si è verificata solo una violazione delle modalità esecutive.
Prevede la sanatoria delle nullità relative quando l'interessato abbia comunque avuto conoscenza del processo e non abbia tempestivamente eccepito il vizio; qui il mancato rilievo alla prima udienza ha determinato la sanatoria.
decreto penale di condanna (giurisprudenza consolidata)
Secondo la giurisprudenza citata, il decreto penale notificato all'imputato costituisce atto interruttivo della prescrizione e interrompe la permanenza del reato dal momento della notifica, con efficacia anche se il decreto venga poi opposto o revocato.
Massime di principio
- La nullità della notificazione della citazione è assoluta solo se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto; se ha avuto conoscenza e non ha eccepito il vizio alla prima udienza, il difetto è sanato.
- La mancata eccezione tempestiva di un vizio di notificazione da parte del difensore comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità e la sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- Il decreto penale di condanna, una volta notificato, interrompe il corso della prescrizione dal momento della notifica, anche se successivamente opposto o revocato; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione nonostante precedenti contestazioni sulla data di emissione.
- Nella valutazione della prescrizione vanno considerati gli effetti di sospensioni e interruzioni dei termini: il calcolo deve tenere conto sia della data di notifica degli atti interruttivi sia di eventuali periodi di sospensione.
- Se la Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.
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