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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Catanzaro – Area I bis – prot. Uscita n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025 notificato il 5 maggio 2025 con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del conseguenziale provvedimento della Questura di Catanzaro dell’8 maggio 2025 con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata il 7 novembre 2023 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti prefettizio e questorile fondati su un rapporto informativo dei Carabinieri relativo al suo deferimento per simulazione di reato, derivante da una denuncia contro ignoti per minaccia aggravata. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e la lesione delle garanzie partecipative. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la pendenza del procedimento penale e la ritardata denuncia non dimostrassero l'inaffidabilità nell'uso delle armi. Ha rappresentato che il ritardo era giustificato dall'assenza temporanea del comandante della stazione dei Carabinieri al quale intendeva riferire personalmente i fatti, che il rinvenimento della tanica era stato riferito dal figlio e che le licenze erano state in precedenza regolarmente rinnovate. Ha infine sostenuto che l'amministrazione si fosse limitata a valorizzare la mera pendenza del giudizio penale, senza autonoma valutazione dei fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che il provvedimento prefettizio ex art. 39 TULPS rientri tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, poiché diretto a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica mediante l'immediata sottrazione delle armi a un soggetto ritenuto non pienamente affidabile. Le ragioni dell'urgenza risultavano rappresentate nel provvedimento e giustificavano l'omissione della comunicazione; la medesima conclusione è stata estesa alla conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile. Quanto alle censure sostanziali, il Collegio ha ribadito che il possesso e il porto d'armi costituiscono eccezioni all'ordinario divieto e presuppongono l'assenza di dubbi sull'affidabilità dell'interessato. L'amministrazione può valorizzare fatti anche non definitivamente accertati in sede penale, non necessariamente violenti o direttamente connessi all'uso delle armi, purché concretamente idonei a far dubitare dell'affidabilità. Nel caso concreto, il nesso tra la contestata simulazione di reato e il rinnovo della licenza era stato individuato dagli organi investigativi nelle modalità soggettive dell'imputazione, sicché il rischio non dipendeva dalla natura astratta del reato, ma dalla possibile strumentalità della condotta rispetto al mantenimento del titolo di polizia. Le giustificazioni del ricorrente sulla tardività della denuncia costituivano una ricostruzione di parte e non rendevano manifestamente illogica la valutazione amministrativa. Il giudizio preventivo di pericolosità poteva essere fondato sul criterio del più probabile che non e non richiedeva l'esito definitivo del procedimento penale. Il TAR ha inoltre escluso che l'amministrazione si fosse limitata alla mera pendenza del processo, rilevando che il giudizio di non affidabilità era stato fondato sull'imputazione e sui fatti ricostruiti nell'istruttoria dei Carabinieri. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi e costituisce la base del provvedimento prefettizio preventivo fondato sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità, che nel caso dei provvedimenti preventivi in materia di armi sono state individuate nel rischio di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Rilevante ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca delle licenze di porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono essere adottati quando sussistano elementi idonei a far dubitare della completa affidabilità dell'interessato, anche in assenza di una condanna penale definitiva e anche sulla base di fatti non specificamente connessi all'uso violento delle armi.
  • Nel valutare l'affidabilità del titolare di un'abilitazione al porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti e circostanze personali oggettivamente emersi, anche non aventi autonoma rilevanza penale o non definitivamente accertati, purché il giudizio sia riferito alle concrete modalità della condotta e non alla mera pendenza di un procedimento penale.
  • Il giudizio amministrativo preventivo di pericolosità o inaffidabilità nell'uso delle armi può essere fondato sul criterio del più probabile che non; pertanto, il dubbio ragionevole sulla ricostruzione dei fatti operata dagli organi investigativi può essere sufficiente, senza attendere l'esito del procedimento penale.
  • La valutazione dell'affidabilità nell'uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa dell'autorità di pubblica sicurezza e il giudice amministrativo non può sostituirsi ad essa, ma deve verificare soltanto l'assenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • Per i provvedimenti preventivi in materia di armi, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere omesso quando l'amministrazione espliciti nel provvedimento le particolari esigenze di celerità derivanti dal rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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