Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 marzo 2024, per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: delibera della Giunta del Comune di Viareggio e determinazione dirigenziale che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia della concessione demaniale marittima e dei rapporti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso introduttivo chiedendo l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, sostenendo la non applicabilità dei principi europei di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali marittime. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, relative alla fissazione della scadenza al 31 dicembre 2024.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, depositata il 9 gennaio 2026, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non essendo più necessario esaminare le questioni di diritto sostanziale, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di rimessione alla Corte costituzionale, di disapplicazione della normativa nazionale e le censure rivolte agli atti comunali, il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente quale disposizione la cui applicazione al rapporto concessorio era contestata; il giudice non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento delle domande di accertamento e condanna; il giudice non ha esaminato tali domande.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; la questione non è stata decisa.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta incompatibilità della normativa nazionale; il giudice non ha esaminato la questione.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta incompatibilità della normativa nazionale; il giudice non ha esaminato la questione.

  • art. 63 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta incompatibilità della normativa nazionale; il giudice non ha esaminato la questione.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; il giudice non ha esaminato la questione.

  • Direttiva 2006/123/CE

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità al rapporto concessorio; la questione non è stata decisa.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito e delle questioni pregiudiziali prospettate.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non determina automaticamente la condanna alle spese: queste possono essere compensate, in particolare quando la parte resistente non si oppone alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.