Cassazione Penale, Sentenza n. 1933/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt.173 disp. att. c.p.p., 192 comma 2 e 273 c.p.p. e 416‑bis c.p. Lamentata assenza di congrua motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A): il ricorrente deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare per relationem la richiesta di misura, valorizzando solo due intercettazioni non riscontrate, senza dimostrare ampiezza e continuità dei rapporti, ripetitività nel tempo, comune modus operandi, ruolo stabile e contributo concreto alla criminalità organizzata; si sostiene che i contatti rappresenterebbero al più mera contiguità o disponibilità verso esponenti del clan e non partecipazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (controllo solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva valutato complessivamente dichiarazioni di collaboratori, numerose intercettazioni (non due soltanto), risultanze di polizia giudiziaria e circostanze fattuali. La Corte ha condiviso la ricostruzione che attribuisce al Poso un ruolo di fiducia verso il capo clan Cristian Tarantino (rapporti diretti, ricariche di schede, bonifiche di veicoli, ricerca di armi, pianificazione e esecuzione di atti intimidatori, indicazioni su fornitori di stupefacenti, sopralluoghi prima di collocare ordigni), elementi ritenuti idonei a dimostrare uno stabile inserimento e la 'messa a disposizione' dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Casa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari: possibile controllo solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 416‑bis c.p.
La Corte ha interpretato la norma richiedendo elementi idonei a dimostrare partecipazione stabile al sodalizio mafioso (gerarchie, ruolo di rilievo, continuità, messa a disposizione di risorse e mezzi per il perseguimento degli scopi criminosi); ritenuta sussistente sulla base della complessiva valutazione di intercettazioni, dichiarazioni e attività di P.G.
art. 192 c.p.p., comma 2
Riferimento alla valutazione e al confronto degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esclusione di spiegazioni alternative lecite delle conversazioni intercettate.
art. 273 c.p.p.
Norma richiamata nel quadro delle disposizioni processuali applicabili; dalla sentenza emerge che il Tribunale ha svolto la valutazione delle risultanze investigative secondo i criteri di legge, senza vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamo formale per la sintetica esposizione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti procedurali consentiti.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione e non riesaminare i fatti o rivedere la valutazione del merito compiuta dal giudice di merito.
- Per l'accertamento della sussistenza del reato associativo di stampo mafioso (art.416‑bis) il giudice valuta la totalità degli elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, attività di P.G.) e non il singolo elemento isolato; sono rilevanti la continuità, la gerarchia, il ruolo stabile e la messa a disposizione di mezzi o prestazioni in favore dell'organizzazione.
- Le intercettazioni possono avere valore decisivo se, nel loro contenuto e contesto, risultano concordanti e riscontrate da altre emergenze investigative; la loro interpretazione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- La mera contiguità o disponibilità verso esponenti di un clan non è sufficiente a configurare la partecipazione mafiosa: è necessario dimostrare apporto stabile e funzionale al sodalizio (es. esecuzione di ordini, organizzazione di atti intimidatori, supporto logistico o materiale).
- In casi simili è decisivo presentare al giudice di merito spiegazioni credibili e riscontrabili delle conversazioni/interazioni contestate; in assenza di ragionevoli spiegazioni alternative, la valutazione cautelare basata su elementi concordanti può essere confermata in sede di legittimità.
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