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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26286/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando il Tribunale di Agrigento, li ha dichiarati responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Si censura: 1) l'insussistenza di elementi probatori a carico degli imputati e la violazione di legge nella dichiarata partecipazione al furto; 2) vizio di motivazione e carenza della "motivazione rafforzata" ai sensi dell'art. 6 CEDU, sicché non vi sarebbe prova che tutti i quattro abbiano partecipato all'azione criminosa; 3) la contraddittorietà e illogicità motivazionale con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena per Dragomir Stefan, che è incensurato e la cui situazione personale e familiari non sarebbero state adeguatamente valutate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dospin Daniel, Dragomir Elena e Dospin Coca (i motivi ritenuti generici e manifestamente infondati) e, nel resto, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Dragomir Stefan salvo quanto riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena. Sulla questione della responsabilità per furto la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte di appello (rinvenimento della merce nel bagagliaio, arnesi da scasso, riconoscimento della merce dai titolari, presenza congiunta), confermando che può ritenersi il concorso anche senza identificare l'autore materiale quando sussista un accordo preventivo. Tuttavia il giudice di legittimità ha annullato la parte della sentenza di appello che ha negato la sospensione condizionale della pena a Dragomir Stefan, perché il motivo del diniego era stato fondato genericamente sui "numerosi precedenti" riferiti a tutti gli imputati, senza tener conto dell'incensuratezza di Stefan. La vicenda è rinviata alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per nuovo esame esclusivamente sul punto della sospensione condizionale. Per i tre ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono state confermate condanne al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso; i motivi generici e non specificati comportano inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere di indicare specificamente ragioni di diritto e fatti a sostegno di ciascun motivo di impugnazione a pena di inammissibilità.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    Riferito dal ricorrente in ordine al diritto a una motivazione adeguata; la Corte verifica che la Corte d'appello abbia fornito una "motivazione rafforzata" in relazione alla rinnovazione delle prove e alla rivalutazione del materiale probatorio, ritenendola sufficiente per fondare la condanna.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve specificare in modo puntuale e motivato le ragioni di diritto e i fatti contestati: censure generiche sono dichiarate inammissibili.
  • La presenza di merce provento di furto, arnesi atti allo scasso e il riconoscimento della merce dai titolari, unitamente alla co-occorrenza degli imputati, può legittimare la conclusione del concorso nel reato anche senza individuare l'autore materiale, quando emergano elementi che consentono di inferire un accordo preventivo.
  • La Corte d'appello, in rinnovazione delle prove e con una valutazione più ampia del materiale probatorio, può formare una "motivazione rafforzata" idonea a superare i dubbi che avevano portato all'assoluzione in primo grado.
  • Nel valutare la concessione della sospensione condizionale della pena occorre motivare il diniego con riferimento alla situazione personale e al casellario giudiziale dell'individuo specifico; l'uso generico di riferimenti ai precedenti di gruppo è error strada e può determinare annullamento parziale.
  • Le spese processuali e sanzioni accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende) possono essere confermate dalla Cassazione quando il ricorso è inammissibile e la decisione di merito è sostanzialmente condivisa.

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