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Ordinanza

Ordinanza n. 1267/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) dell'Avviso di pubblicazione delle graduatorie regionali inerenti la Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare, pubblicato il 27.11.2025, nelle parti di interesse, dell'Elenco vincitori della Regione Sicilia nonché della graduatoria degli idonei non vincitori (sebbene non pubblica) nella parte di interesse; 2) Dell'Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare, per come pubblicati il 29/10/2025, nelle parti di interesse; 3) Dell'esito della prova scritta recante il punteggio ingiustamente attribuito al ricorrente, nelle parti di interesse, per come reso disponibile sulla propria area personale; 4) Della prova scritta sottoposta all'odierno ricorrente, nella parte di interesse; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) le indicazioni sulla prova scritta; b) i verbali e ogni altro dell'istruttoria sottesa alla formulazione del quiz in narrativa, sebbene non conosciuti; c) la busta contenente i quesiti somministrati il 28/10/2025, ove necessario; d) il bando di concorso, ove opportuno e nelle parti di interesse; e) le graduatorie finali per l'accertamento del diritto del ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta per quanto esposto in narrativa, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, a riesaminare la posizione di parte ricorrente in relazione alla prova scritta, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive.

Giustizia amministrativa202515410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale e risultati anonimi rettificati della prova scritta, nonché il punteggio attribuito al candidato nella selezione pubblica per 250 funzionari tecnici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla prova scritta e alla graduatoria regionale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici dell'Agenzia delle Entrate. Ha contestato il punteggio attribuito alla propria prova e ha chiesto l'accertamento del diritto al riesame del punteggio, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla rivalutazione della propria posizione. Sono state formulate anche richieste istruttorie relative alla prova, ai quesiti, ai verbali e agli atti dell'istruttoria concorsuale. Il TAR ha rilevato, inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non risultavano integrati i necessari requisiti di legge, anche considerando quanto rappresentato dall'Agenzia delle Entrate in ordine al ricalcolo del punteggio e al possibile posizionamento del ricorrente in graduatoria. Il giudice ha rinviato alla fase di merito ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami per l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. La notificazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni e la documentazione prescritte dall'ordinanza, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento. La prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni. L'omissione o il tardivo adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso. È stato posto a carico del ricorrente l'onere di presentare, dopo gli adempimenti notificatori, istanza per la fissazione dell'udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti i necessari requisiti di legge.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    È stato disposto il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    L'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi giustificano l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata secondo le modalità indicate nell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova è sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve verificare, con valutazione sommaria, la sussistenza dei requisiti necessari per concedere la misura; la mera prospettazione di un possibile ricalcolo del punteggio e di un eventuale miglioramento della posizione in graduatoria non è sufficiente, di per sé, a fondare la sospensione degli atti concorsuali.
  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i candidati utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendo contenuti, modalità e durata della pubblicazione.
  • I termini assegnati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la prova dell'adempimento sono perentori; il loro mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso.
  • Dopo l'integrazione del contraddittorio e gli adempimenti notificatori, spetta alla parte ricorrente presentare l'istanza per la fissazione dell'udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoTermini del procedimento

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