Sentenza n. 416/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2009 del 13 luglio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2009 del 13 luglio 2017, che aveva liquidato somme ai sensi della legge 89/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2009 del 13 luglio 2017, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme ai sensi della legge Pinto. Il ricorso è stato notificato e depositato il 3 luglio 2026. La questione decisiva è stata l’ammissibilità dell’azione, alla luce della disciplina che, dal 21 gennaio 2025 e per il periodo previsto dalla legge, vieta di iniziare giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge 89/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso l’interpretazione secondo cui il divieto introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001 riguarda i creditori indicati dal comma 1 e impedisce l’avvio dei giudizi di ottemperanza durante il periodo di sospensione. L’inizio del giudizio va individuato nella data di deposito del ricorso, con cui esso è formalmente incardinato davanti al TAR; essendo il ricorso depositato il 3 luglio 2026, dopo il 21 gennaio 2025, era stato proposto nel periodo di divieto. Spese compensate per la natura della controversia e l’evoluzione normativa.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Dal complesso delle disposizioni in esame emerge che a decorrere dal 21/01/25 i creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della l. n. 89/01 (e non solo di quelle liquidate fino al 31/12/21 dal momento che la disposizione fa generico riferimento a tutti “i creditori di cui al comma 1” senza alcun limite temporale, a differenza del precedente periodo della disposizione) non avrebbero potuto proporre il giudizio di ottemperanza.
Dal 21 gennaio 2025 il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza si applica ai creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della legge Pinto indicati dal comma 1, senza il limite temporale previsto per la facoltà di rinnovo della domanda di pagamento.
Massime di principio
- Ai fini del divieto temporaneo di iniziare un giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001, il giudizio si considera iniziato con il deposito del ricorso, momento in cui è formalmente incardinato davanti al TAR.
- Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001 riguarda i creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della legge, senza che il limite temporale stabilito per la rinnovazione della domanda di pagamento restringa l’ambito soggettivo o oggettivo del divieto.
Come è indicizzato
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