Sentenza del 24/01/2019 n. 1956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia del Territorio contestava l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, sostenendo che il beneficio spettasse esclusivamente a banche e istituti di credito e non agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal T.U.B. La controversia riguardava finanziamenti ipotecari a medio e lungo termine stipulati da Sviluppo Italia negli anni 2001 e 2002 e l’esenzione dall’imposta ipotecaria proporzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia del Territorio, confermando in sostanza il diritto di Sviluppo Italia all’agevolazione fiscale. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2017, che ha dichiarato illegittima l’esclusione degli intermediari finanziari dall’agevolazione, ritenendo irragionevole discriminare i finanziamenti produttivi in base alla natura bancaria o non bancaria del soggetto finanziatore. Il ricorso incidentale condizionato della resistente è stato dichiarato assorbito e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601/1973, art. 15
L’agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio e lungo termine non può essere applicata in modo da escludere gli intermediari finanziari abilitati, quando effettuano operazioni sostanzialmente analoghe a quelle bancarie.
D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario), artt. 106 e 107
Gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi e abilitati all’erogazione del credito costituiscono operatori legittimati a svolgere attività finanziaria rilevante ai fini dell’agevolazione.
Costituzione, art. 3
Il principio di uguaglianza impedisce di trattare diversamente banche e intermediari finanziari quando svolgono operazioni di finanziamento a medio e lungo termine aventi la stessa finalità economica.
Costituzione, art. 41
L’esclusione degli intermediari finanziari può incidere ingiustificatamente sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza nel mercato del credito.
Costituzione, art. 47
La tutela del risparmio e la disciplina della raccolta non giustificano, da sole, l’esclusione dall’agevolazione quando la ratio del beneficio riguarda l’erogazione del finanziamento e gli investimenti produttivi.
Corte costituzionale, sentenza n. 242/2017
È stata dichiarata costituzionalmente illegittima la parte dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 che escludeva dall’agevolazione le analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è collegata alla natura economica dell’operazione, occorre verificare soprattutto la sostanza e la finalità del finanziamento, non soltanto la qualifica formale del soggetto che lo eroga.
- Gli intermediari finanziari abilitati dal T.U.B. possono beneficiare dello stesso trattamento riservato alle banche se effettuano finanziamenti a medio o lungo termine con caratteristiche equivalenti.
- Le norme agevolative, normalmente interpretate restrittivamente, possono essere estese quando l’esclusione di soggetti che svolgono attività equivalenti determina una disparità irragionevole e contraria ai principi costituzionali.
- La diversa modalità di raccolta delle risorse finanziarie non è decisiva se la ratio dell’agevolazione consiste nel favorire l’erogazione del credito e gli investimenti produttivi.
- In casi analoghi devono comunque essere verificati sia il requisito soggettivo dell’abilitazione dell’intermediario sia i requisiti oggettivi dell’operazione, tra cui la durata medio-lunga e la concreta natura del finanziamento.
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