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Sentenza

Sentenza n. 2599/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: previa sospensione dei seguenti atti: 1) nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0016618 del 25.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016” (cfr. all. n. 1), con la quale la predetta ASL ha comunicato al ricorrente Laboratorio d'Analisi Prof. de Fusco S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2016, quantificando l'importo asseritamente dovuto dal laboratorio in € 6.892,27; 2) la pregressa e presupposta, nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0155262, del 16.12.2022, comunicata a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016 - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”, nonché della deliberazione aziendale della ASL Napoli 3 Sud n.1070 del 17/12/2019; 3) la pregressa, presupposta e richiamata nota protocollo n. 140042 del 22.11.2022 con la quale la UOC Gestione Economico Finanziaria comunicava al distretto n. 53 gli importi oggetto di RTU anno 2016; 4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, preparatorio connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di determinazione e recupero della regressione tariffaria unica relativa all'anno 2016, per l'importo di € 6.892,27

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria accreditata ha impugnato la nota con cui l'ASL ha chiuso il procedimento amministrativo finalizzato al recupero del saldo amministrativo-contabile relativo all'anno 2016, quantificando in € 6.892,27 la regressione tariffaria unica dovuta, nonché gli atti presupposti di avvio del procedimento e di comunicazione degli importi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e dell'accordo contrattuale, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che la quantificazione fosse irragionevole e non adeguatamente motivata, anche alla luce delle osservazioni presentate nel contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento, l'ultratardività della rideterminazione del fatturato, la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, lamentando che il tempo trascorso tra l'anno di riferimento e l'accertamento contabile avesse inciso sull'affidamento relativo ai livelli di attività svolti e ai pagamenti ricevuti. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente il rapporto di dare-avere e l'effettiva debenza delle somme.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo dirimente la natura della controversia. Gli atti impugnati non incidevano sulla programmazione sanitaria regionale, sulla determinazione dei tetti di spesa o sull'esercizio di un potere autoritativo, poiché tali presupposti non erano stati contestati. Le censure riguardavano esclusivamente le modalità, i tempi e il quantum della regressione tariffaria, ossia l'effettiva debenza dei corrispettivi e il rapporto di credito tra ASL e struttura accreditata. Secondo il Collegio, l'ASL si era limitata a quantificare un importo dovuto sulla base dell'attività del tavolo tecnico, mediante atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto patrimoniale. La controversia, riconducibile allo schema obbligo-pretesa e priva di profili di esercizio di potere autoritativo, appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se gli atti sono stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    La struttura ricorrente ha dichiarato di operare in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    È richiamato quale parametro normativo dell'accordo contrattuale e della disciplina del rapporto tra struttura accreditata e servizio sanitario.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti di quantificazione della regressione tariffaria, senza che il TAR esaminasse tale censura nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buon andamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva sui servizi pubblici non comprende le controversie meramente patrimoniali relative all'effettiva debenza di corrispettivi, quando non sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio alla motivazione di precedenti pronunce, richiamate dal Collegio per fondare la decisione sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda concernente esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi, il quantum della regressione, le modalità di calcolo o i tempi del recupero, quando non siano contestati gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia investe l'esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria, quali la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la distribuzione della spesa tra attività assistenziali; la mera contestazione dell'applicazione contabile di tali scelte non muta la natura patrimoniale della pretesa.
  • Gli atti adottati dall'amministrazione all'esito di un procedimento non sono per ciò solo espressione di potere autoritativo: quando si limitano a quantificare un credito nell'ambito di un rapporto contrattuale o convenzionale, la posizione azionata conserva natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • In materia di rapporti patrimoniali tra pubblica amministrazione e concessionario o soggetto accreditato, il criterio distintivo è la contrapposizione obbligo-pretesa e non la forma del provvedimento impugnato; la giurisdizione amministrativa esclusiva non copre controversie prive di una concreta verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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