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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) gli atti di indizione e aggiudicazione della procedura di gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.S.Re.M. – CIG B8895E7827 e segnatamente, la determinazione dirigenziale n. 2057 del 10.04.2026 della Regione Molise - Servizio Centrale unica di committenza della Regione Molise, di aggiudicazione in favore della predetta gara in favore della ditta GB Sapri S.p.A.; b) la determinazione dirigenziale della Regione Molise - Servizio Centrale unica di committenza della Regione Molise n. 5854 del 03.10.2025 di indizione della procedura di gara; c) la determinazione dirigenziale della Regione Molise - Servizio Centrale unica di committenza della Regione Molise n. 7749 del 16.12.2025 di nomina della Commissione giudicatrice; d) il disciplinare di gara, adottato per la procedura; e) il Capitolato speciale d’appalto, adottato relativamente alla procedura; f) tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice e, segnatamente, il verbale n. 1 del 12.01.2026, il verbale n. 2 del 12.01.2026, il verbale n. 3 del 26.01.2026, il verbale n. 4 del 13.02.2026, il verbale n. 5 del 04.03.2026, il verbale n. 6 del 05.03.2026; g) ogni altra atto, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo per l’interesse della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, lett. e) n. 1), c.p.a., all’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato; subordinatamente, per l’annullamento della gara e di tutti gli atti adottati nel corso del suo espletamento; quanto ai motivi aggiunti, depositati il 06.07.2026, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) la deliberazione n. 1053 del 24 giugno 2026 del Direttore generale dell’A.S.Re.M.; 2) i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e per l’accertamento del diritto della società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, lett. e) n. 1), c.p.a., all’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato; subordinatamente, per l’annullamento della gara e di tutti gli atti adottati nel corso del suo espletamento;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione, svolgimento e aggiudicazione della gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, nonché la successiva presa d’atto dell’aggiudicazione e autorizzazione alla stipula del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 97,97 punti rispetto ai 98,35 punti dell’aggiudicataria, ha impugnato la lex specialis, gli atti di gara, i verbali e l’aggiudicazione, chiedendo l’annullamento degli atti, l’aggiudicazione in proprio favore previa declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, l’annullamento della gara. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di par condicio, imparzialità e giusto procedimento, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che il disciplinare avrebbe previsto in modo contraddittorio punteggi tabellari, quantitativi e discrezionali, mentre la Commissione avrebbe utilizzato soltanto punteggi discrezionali; che i criteri discrezionali, inclusi quelli relativi ai servizi aggiuntivi, sarebbero stati eccessivamente generici; che il meccanismo di valutazione dell’offerta economica avrebbe svuotato di rilievo il prezzo, poiché tutti i concorrenti avevano ottenuto il punteggio massimo; e che il divieto di subappalto sarebbe stato immotivato e contrario all’art. 119 d.lgs. n. 36/2023. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, contestando l’oscuramento parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, l’insufficiente motivazione e l’impossibilità di comprendere le ragioni dei punteggi attribuiti. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria disposta dal TAR, ha contestato i punteggi relativi ai servizi aggiuntivi e alla struttura organizzativa, lamentando travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, mancato rispetto del confronto a coppie e non corretta valutazione comparativa delle offerte. Ha inoltre impugnato la deliberazione dell’A.S.Re.M. di presa d’atto dell’aggiudicazione e autorizzazione alla stipula del contratto, deducendo la violazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell’ordinanza istruttoria del TAR.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di utilizzare, per la valutazione dell’offerta tecnica, criteri discrezionali qualitativi, osservando che le modalità tabellare, quantitativa e discrezionale previste dall’art. 18.1 del disciplinare erano alternative e non dovevano essere necessariamente utilizzate cumulativamente. I criteri discrezionali erano predeterminati, conosciuti dai concorrenti e ancorati a parametri quali efficacia, esaustività, adeguatezza, concretezza, chiarezza e accuratezza; il metodo del confronto a coppie e la successiva riparametrazione erano previsti dalla lex specialis. L’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 non impone l’uso esclusivo di punteggi tabellari o formule matematiche, ma richiede criteri oggettivi nel senso di predeterminati, pertinenti, verificabili e idonei a limitare l’arbitrio. Anche il sub-criterio dei servizi aggiuntivi è stato ritenuto sufficientemente determinato, poiché il disciplinare ne specificava la connessione con l’oggetto dell’appalto, il numero massimo, l’assenza di oneri per l’A.S.Re.M., l’assunzione come obbligazioni contrattuali e il divieto di snaturare il servizio; inoltre, il relativo peso era marginale, pari a 5 punti su 80. Il meccanismo di valutazione dell’offerta economica è stato giudicato legittimo, perché basato su una formula idonea ad attribuire punteggi differenti in relazione alle percentuali di provvigione offerte. Il fatto che tutti i concorrenti avessero ottenuto 20 punti dipendeva dall’identità delle percentuali offerte e non da un sistema astrattamente incapace di differenziare le offerte. Il divieto di subappalto è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla natura unitaria, funzionalmente e tecnicamente inscindibile e fiduciaria del servizio di brokeraggio, in conformità all’art. 119, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. La censura sull’oscuramento dell’offerta è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non conteneva una domanda di ulteriore accesso né una specifica istanza istruttoria; comunque, l’ostensione integrale era stata successivamente disposta dal TAR. Inoltre, la ricorrente aveva conosciuto il provvedimento limitativo dell’accesso il 29 aprile 2026, ma non lo aveva impugnato nel termine decadenziale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto legittimi i punteggi per i servizi aggiuntivi, giudicando pertinenti e sufficientemente descritti i servizi relativi al sistema S.I.M.E.S.-AWB Net e alla formazione sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Ha escluso duplicazioni indebite con il piano formativo e ha ritenuto non irragionevole la valutazione della struttura organizzativa, anche se l’aggiudicataria aveva indicato un numero inferiore di risorse. Le censure tendevano, in sostanza, a sostituire la valutazione tecnica della ricorrente a quella della Commissione, senza dimostrare macroscopiche illogicità, arbitrarietà o travisamenti. La contestazione della deliberazione dell’A.S.Re.M. è stata ritenuta priva di interesse, poiché avrebbe potuto assumere rilievo soltanto in caso di fondatezza delle censure contro l’aggiudicazione. Il giudice ha ribadito che le valutazioni tecniche della Commissione, se svolte secondo la lex specialis e criteri predeterminati, sono sindacabili solo per vizi macroscopici e non possono essere sostituite dal giudizio del giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. n. 36/2023

    La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

    La disposizione non impone l’utilizzo esclusivo di criteri tabellari o quantitativi; sono legittimi criteri qualitativi e discrezionali purché predeterminati, pertinenti, trasparenti e idonei a consentire valutazioni prevedibili e verificabili.

  • art. 119, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione, tra l'altro, delle specifiche caratteristiche dell'appalto, anche tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare.

    Il divieto di subappalto è legittimo quando sia adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche specifiche, alla complessità, all’unitarietà o alla natura fiduciaria delle prestazioni.

  • art. 35 d.lgs. n. 36/2023

    La censura relativa all’oscuramento dell’offerta tecnica è stata esaminata nel quadro della disciplina dell’accesso agli atti di gara, ma non è stata accolta anche perché il ricorso non conteneva una specifica domanda di accesso o istanza istruttoria.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Le decisioni sull’oscuramento della documentazione di gara devono essere impugnate entro dieci giorni; il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione se essa rende conoscibili la documentazione e la decisione sull’oscuramento, oppure, in ogni caso, dalla conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento, chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto; tali domande non sono state accolte perché l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima.

  • art. 109 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    L’iscrizione alla sezione E del RUI riguarda intermediari assicurativi a titolo accessorio, dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati, e non consente di assumere il ruolo di referente o sostituto del referente richiesto per il servizio di brokeraggio; tali ruoli fanno riferimento alla sezione B, dedicata ai mediatori-broker.

Massime di principio

  • Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 non richiede che tutti i criteri di valutazione siano tabellari o quantitativi: sono legittimi criteri qualitativi e discrezionali, purché siano preventivamente fissati nella lex specialis, pertinenti all’oggetto dell’appalto, sufficientemente determinati, trasparenti e idonei a rendere prevedibili e verificabili le valutazioni della Commissione.
  • Quando la lex specialis prevede astrattamente modalità tabellari, quantitative e discrezionali di attribuzione dei punteggi, tali modalità possono configurarsi come alternative; la Commissione può utilizzare soltanto quella discrezionale se il disciplinare ne stabilisce previamente i parametri, il metodo applicativo e l’eventuale riparametrazione.
  • La valutazione tecnica delle offerte costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri macroscopici vizi di legittimità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • Un sub-criterio relativo a servizi aggiuntivi è sufficientemente determinato quando la lex specialis ne definisce la connessione con l’oggetto dell’appalto, i limiti quantitativi, l’assenza di oneri ulteriori per l’amministrazione, l’assunzione come obbligazioni contrattuali e i parametri di valutazione, anche se non tipizza analiticamente ogni possibile servizio.
  • Il fatto che tutti i concorrenti conseguano il medesimo punteggio economico non dimostra, di per sé, l’illegittimità del metodo di valutazione: occorre verificare se la formula prevista dalla lex specialis sia astrattamente idonea a differenziare offerte economiche diverse; l’uniformità del punteggio può dipendere dalla concreta identità delle offerte.
  • Il divieto di subappalto è legittimo quando la stazione appaltante lo motivi adeguatamente in relazione alla natura unitaria, inscindibile, complessa o fiduciaria delle prestazioni e alla necessità di assicurare qualità, tempestività, coordinamento e chiara imputazione delle responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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