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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17035/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la sopravvenuta prescrizione del reato (richiamando la natura di reato istantaneo a effetti permanenti e rilevando che la condotta contestata era originaria del 2008); criticava inoltre la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato la modifica dell'assetto societario del 2015 come evento rilevante per la consumazione continuata del reato. In subordine si censuravano la mancanza di prova del dolo specifico (finalità di elusione di misure ablative) e l'insussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché il primo motivo (prescrizione ai sensi dell'art. 273, comma 2, c.p.p., e art. 157 c.p.) è risultato fondante e assorbente. La Corte ha ritenuto che, sulla base della contestazione provvisoria e della ricostruzione della vicenda, il reato di trasferimento fraudolento di valori si era consumato già all'origine (2008) e si era estinto per prescrizione nel 2014; la modifica dell'organo amministrativo del 2015 non è stata dimostrata come autonoma consumazione del reato né come trasferimento di risorse tali da ricostituire il fatto criminoso. La pronuncia ha inoltre osservato che, in generale, l'integrazione dell'art. 512-bis richiede, anche in sede cautelare, indizi sulla provenienza/trasferimento di risorse o sull'effettiva retrocessione del patrimonio all'indagato, e che la mera gestione occulta o ruolo gestorio non è sufficiente. Conseguentemente è stata disposta l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento alla norma sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che, in forza della natura istantanea del reato di trasferimento fraudolento di valori, la fattispecie si era prescritta già nel 2014 alla luce dei fatti contestati originariamente (2008).

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che punisce il trasferimento fraudolento di valori. La Corte conferma l'interpretazione consolidata secondo cui, anche in sede cautelare, è necessario avere indizi della provenienza delle risorse trasferite ovvero della effettiva retrocessione del patrimonio all'indagato; la mera disponibilità o ruolo gestorio non basta a integrare il reato.

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che non si applichi una misura cautelare quando sussiste una causa di estinzione del reato. La Corte l'ha applicata per escludere la misura cautelare in presenza della prescrizione accertata nella fase cautelare.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: i motivi relativi a pericolo di reiterazione e proporzionalità sono stati dichiarati assorbiti dalla decisione sulla prescrizione; la Corte richiama comunque l'obbligo di motivazione puntuale circa le esigenze cautelari quando non assorbite.

Massime di principio

  • Verificare sempre, nella fase cautelare, se sussistono cause di estinzione del reato (p.es. prescrizione): se esistono, l'applicazione di misure cautelari è preclusa (art. 273, comma 2, c.p.p.).
  • Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) è, di regola, reato istantaneo a effetti permanenti: la consumazione si verifica con l'attribuzione fittizia originaria, salvo che non si dimostri una ulteriore, autonoma e successiva fittizia intestazione accompagnata da nuovi trasferimenti di risorse.
  • La mera gestione occulta o il ruolo 'di fatto' in una società non sostituiscono, da soli, la prova dell'avvenuto trasferimento di risorse o della retrocessione patrimoniale necessaria per integrare l'art. 512-bis: è richiesta, anche per indizi, la riconducibilità di risorse all'indagato.
  • Eventuali mutamenti dell'assetto societario (es. passaggio da amministratore unico a consiglio di amministrazione) non sono automaticamente idonei a far decorrere nuovamente i termini prescrizionali o a costituire nuova consumazione del reato, salvo che siano accompagnati da atti concreti di trasferimento o di rinnovata intestazione fittizia.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare specificamente le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): affermazioni generiche sulla 'adeguatezza' e 'proporzione' della misura non sono sufficienti.
  • In casi simili, se si intende sostenere la sussistenza continuativa del reato, occorre documentare fatti concreti che costituiscano nuove condotte di intestazione fittizia o trasferimenti di valore successivi, per evitare che la qualificazione di reato istantaneo renda inefficace la ricostruzione accusatoria.

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