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Legge

L.R. FVG 31/2002

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

Normativa regionaleL.R. FVG 31/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia autorizza contributi sul costo dei premi assicurativi per coprire perdite da calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie e fitopatie. L’aiuto può arrivare all’80% del premio per alcune coperture e al 50% se include anche epizoozie o fitopatie. La spesa è prevista solo per gli anni 2002 e 2003.

Contributi regionali sui premi assicurativi per rischi agricoli

Contributi regionali per la copertura assicurativa dei rischi agricoli

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina un sostegno pubblico al pagamento dei premi assicurativi per la tutela delle produzioni e delle strutture agricole produttive contro specifici rischi. La misura ha carattere finanziario limitato e si riferisce alle annualità 2002 e 2003.

Ambito di applicazione e rischi coperti

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati per coprire perdite derivanti da:

  • calamità naturali, intese come terremoti, valanghe, frane e inondazioni;
  • avverse condizioni atmosferiche, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e trombe d’aria;
  • epizoozie o fitopatie.

La misura riguarda quindi l’assicurazione dei rischi agricoli connessi sia a eventi naturali sia a patologie che colpiscono animali o colture.

Soggetti beneficiari

Il contributo può essere concesso a:

  • consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
  • cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
  • singoli produttori agricoli.

Misura del contributo

L’entità dell’aiuto varia in funzione della copertura assicurativa stipulata.

Il contributo può arrivare fino all’80% del costo del premio assicurativo quando l’assicurazione riguarda esclusivamente:

  • calamità naturali;
  • avverse condizioni atmosferiche, a condizione che la polizza preveda un risarcimento solo in presenza di danni almeno pari al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone.

Se la polizza, oltre ai rischi sopra indicati, copre anche perdite dovute a epizoozie o fitopatie, l’aiuto non può superare il 50% del costo del premio assicurativo.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della misura è autorizzata una spesa complessiva di 876.936,38 euro, ripartita in:

  • 460.474,48 euro per l’anno 2002;
  • 416.461,90 euro per l’anno 2003.

La copertura è assicurata mediante storno di pari importo da un’altra unità previsionale di base del bilancio regionale, con conseguente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2002 e disciplina una misura finanziaria legata a stanziamenti specifici per il biennio 2002-2003. Per la sua stretta connessione a esercizi ormai conclusi, l’atto è oggi sostanzialmente privo di applicazione pratica.

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