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Legge

L.R. FVG 33/2002

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 33/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce i Comprensori montani in Friuli Venezia Giulia, ne definisce territorio, organi, funzioni, programmazione e finanziamento, subentrando alle Comunità montane dal 1° aprile 2003. Prevede incentivi per zone montane e norme transitorie, finanziarie e di abrogazione di precedenti disposizioni dal 2003.

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia e disciplina dello sviluppo della montagna

Istituzione dei Comprensori montani e finalità

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina l’istituzione dei Comprensori montani come enti locali territoriali autonomi, destinati alla valorizzazione della montagna e alla promozione dell’esercizio associato di funzioni comunali. Il provvedimento si colloca nell’attuazione dei principi costituzionali e statutari in materia di tutela e sviluppo delle aree montane.

Territorio montano, zone omogenee e classificazione

Il territorio montano è quello già classificato tale alla data di entrata in vigore della legge, integrato da ulteriori territori individuati dalla norma, e viene ripartito in zone montane omogenee secondo criteri di unità territoriale economica e sociale. Sono previste:

  • l’inclusione dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
  • la possibile inclusione di aree industriali e insediamenti produttivi contigui, se ricorrono le condizioni indicate dalla legge. La ricognizione del territorio montano e le modifiche dell’allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta e sentiti i Comuni interessati. L’eventuale mancata inclusione in una zona omogenea non priva comunque i territori montani dei benefici previsti da norme europee, statali o regionali.

Conferenza permanente per la montagna

È istituita la Conferenza permanente per la montagna, organo di coordinamento e confronto sulle politiche di sviluppo dei territori montani. Essa può anche fungere da sede per accordi di programma tra le amministrazioni rappresentate. Ne fanno parte il Presidente della Regione, alcuni Assessori regionali, i Presidenti delle Province, i Presidenti dei Comprensori montani, rappresentanti dei Comuni designati dall’UNCEM e il Presidente dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna. La segreteria è assicurata dalla struttura regionale competente.

Comprensori montani: istituzione e eventuale soppressione

La legge istituisce quattro Comprensori montani:

  • Carnia;
  • Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
  • Pordenonese;
  • Torre, Natisone e Collio. Se in futuro fosse istituita una nuova Provincia comprendente zone omogenee interessate, i relativi Comprensori montani sarebbero soppressi e le funzioni trasferite alla Provincia. Per la zona del Carso, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni conferite ai Comprensori montani.

Funzioni attribuite ai Comprensori montani

I Comprensori montani esercitano le funzioni già attribuite alle Comunità montane, quelle conferite da leggi regionali, gli interventi speciali per la montagna e le funzioni amministrative loro delegate o trasferite da Comuni, Provincia e Regione. Operano, tra l’altro, nei settori:

  • difesa del suolo e tutela ambientale;
  • foreste;
  • agricoltura;
  • risparmio energetico e riscaldamento;
  • turismo;
  • commercio. Le attività si sviluppano sulla base di programmi triennali. In particolare, la legge disciplina in modo puntuale le competenze in materia forestale, difesa del suolo, agricoltura, turismo alpino, commercio, riscaldamento domestico e interventi collegati alla montagna.

Settore forestale, difesa del suolo e agricoltura

In materia forestale sono trasferite ai Comprensori montani le funzioni relative a pianificazione e interventi su proprietà silvo-pastorali, rimboschimenti, contributi per attrezzature, viabilità forestale e limitazioni al transito motorizzato. È previsto anche il trasferimento della proprietà, gestione e manutenzione delle opere di viabilità forestale regionali al termine delle procedure espropriative. Per la difesa del suolo, la Regione si avvale prioritariamente dei Comprensori montani per interventi affidati in delegazione o tramite accordi di programma e per proposte sui programmi di intervento e sugli studi ambientali. In agricoltura, i Comprensori ricevono competenze su strade vicinali e interpoderali, opere rurali, agriturismo, “Strade del vino” e altri interventi di integrazione tra agricoltura e altri settori; sono inoltre delegate specifiche funzioni in materia di bonifica, ripristino di opere danneggiate da eventi calamitosi e interventi collegati ai consorzi idraulici soppressi. La Giunta regionale determina limiti e condizioni dell’esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

Urbanistica e varianti ai PRGC

Per i Comuni inclusi nei Comprensori montani, le procedure semplificate previste dalla legge urbanistica regionale sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che non siano modificate talune previsioni sensibili, tra cui parchi e riserve, servizi e attrezzature collettive, perimetri delle zone A e B, quantità delle zone D1 e Hc e il perimetro di massima espansione urbana. Restano salve eventuali maggiori previsioni della relazione di flessibilità. La disciplina non si applica ai Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale.

Ordinamento interno: statuto, organi e organizzazione

Lo statuto del Comprensorio montano disciplina organizzazione, organi, uffici, servizi e sede. È approvato con maggioranze qualificate dal Consiglio del Comprensorio e pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale. Gli organi sono:

  • Consiglio;
  • Giunta;
  • Presidente. È previsto un collegio di revisione contabile di tre membri, secondo le norme applicabili ai Comuni. Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo, dura cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi, più una quota di consiglieri di minoranza. Delibera statuto, regolamenti, bilanci, programma triennale, elenco annuale dei lavori pubblici e indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso enti e istituzioni. La Giunta è nominata dal Consiglio, predispone gli atti da sottoporre al Consiglio, nomina i responsabili degli uffici e attribuisce gli incarichi dirigenziali. Il Presidente rappresenta l’ente, convoca e presiede Consiglio e Giunta, sovrintende a uffici e servizi, adotta gli atti non riservati ad altri organi e nomina il vicepresidente tra gli assessori. L’organizzazione degli uffici e del personale è demandata a regolamento; è possibile nominare un direttore generale, anche con funzioni di segretario. Ai dirigenti spettano le funzioni di direzione amministrativa secondo il principio di separazione tra politica e gestione.

Finanza, contabilità e controlli

Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali. La Regione concorre al finanziamento mediante:

  • devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi statali;
  • finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano. Si applicano inoltre le norme sui controlli previste per gli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Programmazione dello sviluppo montano e Fondo regionale

La Regione approva un piano regionale di sviluppo montano a sviluppo triennale e aggiornamento annuale, sulla base delle proposte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e Trieste. Il piano definisce obiettivi, indirizzi e risorse regionali, statali ed europee. I Comprensori montani e le Province adottano un programma triennale coerente con il piano regionale, che individua priorità, opere e strumenti di intervento. Il programma è riferimento per gli strumenti urbanistici e i piani settoriali comunali, anche per quelli già adottati o in corso di attuazione, salvo le opere in fase di esecuzione. È aggiornato annualmente, adottato contestualmente al bilancio e approvato dalla Giunta regionale. Il rapporto annuale di attuazione costituisce rendicontazione e condizione per l’anticipazione di una quota del finanziamento. È istituito il Fondo regionale per lo sviluppo montano. Dal 1° gennaio 2003 è soppresso il precedente Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna; le residue disponibilità sono riversate all’Amministrazione regionale dopo la rendicontazione entro il 31 marzo 2003. È inoltre prevista la cessazione, dal 1° gennaio 2003, di specifiche disposizioni della precedente legge finanziaria 1997, con applicazione limitata agli interventi già programmati entro il 31 dicembre 2002.

Zone di svantaggio socio-economico e incentivi

Il territorio montano è classificato in tre zone di svantaggio socio-economico: Zona A (svantaggio basso), Zona B (medio), Zona C (elevato). La classificazione si basa su parametri quali altitudine, acclività, fragilità idrogeologica, andamento demografico, invecchiamento, numero di imprese, occupazione e livelli dei servizi, ed è soggetta a revisione triennale. La Giunta regionale definisce anche le priorità di intervento per la concessione degli incentivi. La legge disciplina poi specifici contributi per il riscaldamento domestico in montagna, per il commercio e per il turismo alpino.

Contributi per riscaldamento, commercio e turismo alpino

Per il riscaldamento domestico in montagna, Comprensori e Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti e iscritti all’anagrafe nei comuni di zona climatica F e nelle porzioni edificate che abbiano ottenuto tale classificazione. Per il commercio, sono previsti aiuti in regime de minimis alle imprese commerciali, pubblici esercizi e distributori di carburanti in montagna, con priorità ai centri abitati fino a 3.000 abitanti situati nelle zone B e C. Sono previsti anche contributi per nuovi impianti di distribuzione carburanti o per la ristrutturazione dell’unico impianto esistente nei territori montani delle zone B e C. Per il turismo alpino, Comprensori montani e Province di Gorizia e Trieste gestiscono gli interventi per rifugi, bivacchi e sentieri.

Esercizio associato delle funzioni comunali

I Comuni facenti parte dei Comprensori montani sono tenuti a esercitare in forma associata numerose funzioni, conferendole ai Comprensori o convenzionandosi tra loro. Tra le materie indicate vi sono assistenza tecnico-amministrativa, personale, sistemi informativi territoriali, rifiuti, trasporto locale e scolastico, polizia municipale, servizi socio-assistenziali, formazione giovanile, opere pubbliche, acquedotti, fognature, viabilità, servizi scolastici, sgombero neve, patrimonio boschivo, impianti sportivi, musei, biblioteche e strutture culturali. La Giunta regionale deve individuare criteri, soglie e parametri per le funzioni da esercitare in forma associata; i Comuni devono stipulare le convenzioni entro il termine fissato. In caso di inadempimento, scatta una decurtazione del 3% dei fondi assegnati per le finalità indicate dalla legge, a partire dall’anno successivo alla scadenza. I Comuni già facenti parte di Unioni sono esentati dalla penalizzazione se rispettano soglie e parametri. I programmi e provvedimenti regionali e provinciali che concedono contributi agli enti locali devono prevedere criteri di priorità per gli interventi associati, con particolare attenzione ai processi di fusione tra Comuni.

Comunità di vallata

Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite, con legge regionale e su richiesta di almeno due Comuni, Comunità di vallata, cui corrisponde sotto il profilo ordinamentale il livello comunale. La legge istitutiva deve garantire per ogni Comune originario il Municipio con un organo di rappresentanza dei cittadini.

Successione alle Comunità montane e fase transitoria

La soppressione delle Comunità montane è differita al 1° aprile 2003. Fino a tale data e nella fase immediatamente successiva sono previste specifiche scadenze per bilanci, atti di avvio e adempimenti contabili. Dal 1° aprile 2003 i Comprensori montani subentrano nelle funzioni amministrative, nel personale in servizio, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane. I procedimenti pendenti sono conclusi dai Comprensori. Per la Comunità montana del Carso, subentrano invece le Province di Gorizia e Trieste, con disciplina specifica per personale e riserve naturali. Sono previste regole di prima applicazione per la convocazione del Consiglio, la designazione dei rappresentanti di minoranza, l’elezione provvisoria della Giunta e, in caso di inerzia, poteri sostitutivi e commissariali. Il bilancio di previsione 2003 dei Comprensori e delle Province è oggetto di specifici adempimenti contabili, inclusi preconsuntivi, bilanci provvisori, assestamenti e bilanci di liquidazione delle Comunità montane.

Coordinamento con altre leggi e abrogazioni

La legge modifica numerose disposizioni regionali in materia di ambiente, parchi, trasporti, scuola, minoranza slovena, agricoltura e organizzazione delle autonomie locali, aggiornando i riferimenti alle nuove strutture comprensoriali e provinciali. Sono inoltre abrogate, dal 1° aprile 2003, varie leggi e disposizioni precedenti sullo sviluppo della montagna, sul Carso e su altri interventi connessi.

Disposizioni finanziarie finali

La legge rinvia alla legge finanziaria 2003 per l’individuazione dei fondi destinati agli interventi agricoli e prevede specifiche autorizzazioni di spesa per il Fondo regionale per lo sviluppo montano e per altre finalità collegate. Sono disciplinate anche le variazioni di capitoli di bilancio e il trasferimento di somme non utilizzate al 31 dicembre 2002.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, molte disposizioni operative producono effetti dal 1° gennaio 2003 o dal 1° aprile 2003, con un assetto fortemente transitorio legato alla soppressione delle Comunità montane e al subentro dei Comprensori montani.

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