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Legge

L.R. FVG 29/2002

Disciplina della spesa di Province e Comuni.

Normativa regionaleL.R. FVG 29/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29/2002 definisce, per il triennio 2002-2004, quali spese di Province e Comuni rilevano come finanziate da trasferimenti vincolati o come spese eccezionali ai fini del contenimento della spesa. Le regole riguardano in particolare Province e Comuni sopra i 5.000 abitanti, con alcune estensioni anche ai Comuni più piccoli per la sola classificazione della spesa corrente.

Disciplina della spesa di Province e Comuni ai fini del patto di stabilità 2002-2004

Disciplina della spesa di Province e Comuni

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene per coordinare la spesa degli enti locali con gli obiettivi di finanza pubblica fissati per il triennio 2002-2004. La disciplina è limitata al territorio regionale e si inserisce nel quadro del patto di stabilità e degli obblighi comunitari richiamati dalla normativa statale.

Ambito di applicazione

La norma riguarda principalmente:

  • le Province;
  • i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per questi enti vengono dettate regole specifiche sulla qualificazione di alcune spese ai fini del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa.

Spese considerate finanziate da trasferimenti vincolati

Ai fini della disciplina del contenimento della spesa, sono considerate sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione le spese coperte dalle assegnazioni regionali riconosciute a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Inoltre, sono trattate come finanziate da trasferimenti vincolati anche le spese sostenute con contributi attribuiti a Province e Comuni da soggetti estranei al patto di stabilità interno, purché tali contributi siano concessi espressamente a tale titolo.

Spese eccezionali

La legge qualifica come spese eccezionali le spese correnti sostenute mediante l’utilizzo di avanzi di amministrazione, nei limiti previsti dall’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Questa qualificazione rileva ai fini del rispetto del contenimento degli impegni di spesa previsto dalla normativa richiamata dalla legge.

Estensione ai Comuni sotto i 5.000 abitanti

Le regole di cui sopra, limitatamente alla classificazione e autorizzazione della spesa corrente, si applicano anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per tali enti minori, quindi, la disciplina non opera in modo generale su tutta la finanza locale, ma solo per gli aspetti di qualificazione e autorizzazione della spesa corrente.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La legge è espressamente collegata agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004. Si tratta quindi di una disciplina temporalmente circoscritta e riferita a un esercizio ormai concluso, priva di utilità applicativa attuale.

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