L.R. FVG 28/2002
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina bonifica, irrigazione e organizzazione dei Consorzi di bonifica in Friuli Venezia Giulia: territorio, funzioni, piani, contributi consortili, organi, controlli e commissariamento. Contiene inoltre modifiche a norme regionali su concessioni d’acqua e demanio idrico, con varie decorrenze dal 2002/2003 e termini transitori specifici.
Bonifica e ordinamento dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia; modifiche in materia di acque e demanio idrico
Bonifica e ordinamento dei Consorzi di bonifica in Friuli Venezia Giulia
La legge definisce il ruolo della bonifica e dell’irrigazione come strumenti essenziali per la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche, la regolazione delle acque, la salvaguardia ambientale e la valorizzazione agricola nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La disciplina riguarda l’organizzazione dei Consorzi di bonifica, la programmazione degli interventi, il regime dei contributi, gli organi consortili, i controlli e l’eventuale commissariamento.
Ambito territoriale e soggetti attuatori
L’Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica per attuare i programmi regionali in materia di bonifica e irrigazione; in mancanza di Consorzi operanti, può avvalersi delle Province. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione e possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previo procedimento con Giunta, assessori competenti e Comuni interessati. Le opere di bonifica, irrigazione e idrauliche sono affidate ai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva.
Natura giuridica, equilibrio finanziario e limiti all’indebitamento
I Consorzi sono enti pubblici economici non commerciali costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica nei singoli comprensori. Devono perseguire l’equilibrio finanziario e hanno un divieto generale di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, salvo due eccezioni: anticipazione di tesoreria entro quattro dodicesimi delle entrate annue previste e mutui/altre forme di credito fino a 15 anni per investimenti, entro il limite del 15% delle entrate previste per il bilancio preventivo annuale.
Funzioni affidabili ai Consorzi e gestione delle opere
Ai Consorzi possono essere delegati progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di numerose categorie di opere: difesa dalle acque, reti irrigue, ricomposizione fondiaria, recupero naturalistico-ambientale, miglioramenti fondiari, sperimentazione, monitoraggio del rischio idrologico, strade interpoderali, impianti di energia elettrica, tutela della qualità delle acque irrigue, riutilizzo delle acque reflue e interventi di somma urgenza per calamità. Le opere e le aree espropriate sono gestite dai Consorzi, cui spettano manutenzione, vigilanza, sicurezza e proventi di utilizzo; la disciplina vale anche per opere già realizzate in concessione o delegazione. È prevista la possibilità di convenzioni con imprese agricole per la manutenzione.
Pianificazione comprensoriale e iter di approvazione
Per ogni comprensorio è previsto un Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, che censisce le opere esistenti, definisce le linee di intervento, individua aree valorizzabili e priorità degli interventi, e prevede opere di tutela e valorizzazione rurale, anche per ambiti sensibili. I piani sono predisposti e aggiornati con il supporto dei Consorzi, in coerenza con programmazione regionale, urbanistica e difesa del suolo, e si attuano tramite programmi triennali. Devono conformarsi ai piani di bacino e alla normativa sulle risorse idriche. Il procedimento di deposito e osservazioni prevede 30 giorni per presentare osservazioni, 15 giorni ai Comuni per trasmetterle alla Provincia, 30 giorni alla Provincia per il parere, poi aggiornamenti e approvazione del Presidente della Regione su proposta della Giunta. In attesa dell’approvazione, la Regione può finanziare opere di irrigazione, bonifica e idrauliche.
Riordino fondiario e tutela paesaggistico-ambientale
Nei progetti di bonifica e nei piani di riordino fondiario i Consorzi devono considerare le valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, proteggendo aree boscate e ambiti naturali. I piani di riordino fondiario devono includere anche un progetto di conservazione e ricostituzione vegetale con relazione sui tempi e sulle modalità del ripristino ambientale.
Servitù, catasto consortile e contribuzione dei consorziati
Per garantire accesso, esecuzione e manutenzione delle opere, i Consorzi possono costituire servitù di banchina fino a quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde, con possibile divieto di piantagioni arboree o arbustive sulla fascia. Presso ogni Consorzio è istituito il catasto consortile, con aggiornamento ordinario annuale. I piani di classifica vanno predisposti e aggiornati ogni cinque anni. Sono tenuti al contributo i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall’attività consortile e, se previsto dal contratto, anche gli affittuari. Il riparto delle spese si fonda sul beneficio conseguito; in via transitoria, per massimo tre anni dall’approvazione dei criteri di classifica, può basarsi su superficie o altri parametri fisici. Le delibere di riparto provvisorio sono pubblicate per 15 giorni.
Organi consortili, sistema elettorale e funzionamento interno
Gli organi del Consorzio sono Assemblea, Consiglio dei delegati, Deputazione amministrativa, Presidente e Collegio dei revisori contabili, con mandato quinquennale per gli organi elettivi. L’Assemblea è formata dai proprietari iscritti nel catasto in regola con i contributi; gli affittuari possono partecipare se tenuti al pagamento. L’elezione del Consiglio dei delegati avviene per fasce di contribuenza e, se previsto dallo statuto, per distretti elettorali; sono disciplinate modalità di voto, deleghe, liste concorrenti, soglie di validità e procedure di ricorso. I Comuni ricompresi nel comprensorio eleggono una propria rappresentanza nel Consiglio. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i membri dell’Assemblea; la Deputazione amministrativa comprende anche rappresentanze dei Comuni e delle sezioni elettorali. Il Collegio dei revisori è composto da membri nominati in parte dalla Regione e in parte dal Consiglio.
Commissariamento e statuto consortile
In presenza di gravi irregolarità nella gestione, il Presidente della Regione può sciogliere gli organi del Consorzio e nominare un Commissario regionale per un anno, assistito da una Consulta commissariale composta da non più di sette membri. La Consulta esprime pareri obbligatori su regolamenti del personale, programmi, progetti, criteri di riparto, bilanci, mutui e partecipazioni. Lo statuto consortile è adottato dal Consiglio dei delegati e approvato con decreto del Presidente della Regione; regola scopi, funzioni, organi, funzionamento, sistema elettorale, ineleggibilità, incompatibilità e poteri sostitutivi.
Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione
Tra i Consorzi operanti nel territorio regionale può essere costituita un’Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia, struttura stabile di diritto pubblico per la gestione esclusiva di servizi comuni e la riduzione dei costi. Le spese sono a carico dei Consorzi aderenti; per i primi cinque anni, al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione, la Regione può concorrere alle spese con un contributo decrescente (70%, 50%, 30%, 20%, 20% delle spese ammissibili del primo anno). L’Associazione ha propri organi e uno statuto approvato dalla Regione.
Controlli sugli atti consortili
Il controllo sugli atti dei Consorzi è affidato al Comitato regionale di controllo ed è limitato alla legittimità. Sono soggetti a controllo preventivo necessario bilanci preventivi, variazioni, conti consuntivi e altri atti specificamente richiesti da una quota qualificata dei presenti o dichiarati tali dall’organo deliberante. Le deliberazioni vanno pubblicate entro sette giorni e trasmesse al Comitato entro i tre giorni successivi; i termini sono calcolati escludendo sabato e festivi. Il controllo ordinario si conclude entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, con possibili richieste istruttorie che sospendono i termini. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi dopo la pubblicazione.
Modifiche alla normativa regionale sulle concessioni d’acqua e sul demanio idrico
La legge introduce modifiche alla legge regionale 9/1999 sulle concessioni per lo sfruttamento delle acque, estendendo la disciplina anche ai casi di concessioni per altri usi. Modifica inoltre la legge regionale 7/2000 sulla restituzione di somme erogate, prevedendo l’applicazione anche ai lavori pubblici in concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica, con efficacia anche per rapporti già in essere.
Interventi sul deflusso minimo vitale e sulle opere irrigue
Vengono inserite nella legge regionale 28/2001 disposizioni per disciplinare, entro il 31 marzo 2003, specifiche portate di rilascio in deroga e per promuovere l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue, compresa la trasformazione degli impianti da scorrimento ad aspersione. Per tali finalità è autorizzata una spesa di 542.000 euro per il 2002, con copertura mediante storni di fondi indicati dalla legge.
Spese per istanze di concessione, cauzioni e disciplina transitoria del demanio idrico
La legge modifica la legge regionale 16/2002 stabilendo, dal 2003, importi forfetari per le domande di concessione, licenza di attingimento, riconoscimento, concessione preferenziale e sanatoria, con soglie minime diverse secondo il tipo di istanza e l’uso, oltre a nuove regole sulla pubblicità, sulle cauzioni e sull’uso dei proventi. Per le domande di riconoscimento o concessione preferenziale relative a utilizzi anteriori al DPR 238/1999 il termine è fissato al 31 dicembre 2003. Sono estesi i termini per alcune procedure e prorogate fino al 31 dicembre 2013 talune scadenze. Viene inoltre prevista una disciplina speciale per i proventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche e alla trasformazione dei sistemi irrigui.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 44/1983, l’articolo 4 della legge regionale 25/1985, la legge regionale 43/1985, alcune disposizioni della legge regionale 13/1998, i commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge regionale 9/1999 e l’articolo 47 della legge regionale 1/2000.
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