L.R. FVG 34/2002
Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla disciplina del personale della Regione Friuli Venezia Giulia, modificando la l.r. 18/1996 e la l.r. 20/2002 su classificazione, accesso alla dirigenza, dispense dal servizio, assunzioni e riserve di posti. Prevede inoltre norme transitorie e oneri a carico del bilancio 2002-2004, oltre a disposizioni per telecineoperatori, proroghe di contratti a termine e personale ERSA, tutte riferite a fattispecie ormai concluse.
Norme regionali sul personale e modifiche alla disciplina del pubblico impiego regionale e consiliare
Norme in materia di personale regionale e consiliare
La legge interviene sul riordino del personale della Regione Friuli Venezia Giulia, coordinandosi con il nuovo sistema di classificazione introdotto nel 2002 e con alcune situazioni transitorie legate a personale già in servizio o a specifiche strutture regionali. Contiene anche disposizioni finanziarie puntuali riferite ai bilanci 2002-2004 e 2002.
Modifiche alla disciplina del personale regionale
Viene aggiornata la l.r. 18/1996 in più punti. È soppressa la previsione dell’esperto esterno in diritto del lavoro nella composizione degli organi competenti; viene inoltre introdotta tra le ipotesi di cessazione dal servizio la dispensa dal servizio. Sono abrogati alcuni commi dell’articolo 43 e viene inserita una disciplina specifica della dispensa per assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, con rinvio alla disciplina previdenziale INPDAP/CPDEL.
Nuovo sistema di classificazione, assunzioni e inquadramenti
In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale regionale, le assunzioni da liste di collocamento e il ricorso al lavoro interinale possono avvenire facendo riferimento alla categoria corrispondente alla qualifica del dipendente sostituito o della minor presenza in servizio, secondo le equiparazioni previste dalla l.r. 20/2002. La legge disciplina anche il passaggio di alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato verso il ruolo unico regionale, tramite procedure selettive pubbliche e nei limiti dei posti riservati.
Accesso alla dirigenza e selezioni pubbliche
È riscritto l’articolo sull’accesso alla categoria dirigenziale: l’accesso avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami. Sono ammessi i dipendenti regionali della categoria D con specifica anzianità e laurea richiesta, nonché candidati esterni o già dirigenti con adeguata esperienza professionale. Per una sola tornata concorsuale, in prima applicazione, l’anzianità richiesta ai dipendenti regionali si calcola anche sulle qualifiche di provenienza.
Riserve di posti e trattamento dei riservatari
Nei posti disponibili delle categorie B, C e D può essere riservato fino al 50% al personale che abbia prestato servizio a tempo determinato o ai sensi della legge n. 196/1997 presso Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed enti regionali, purché abbia lavorato almeno sei mesi nell’ultimo anno precedente il bando. Al momento dell’immissione in ruolo, ai riservatari spetta il trattamento economico della categoria conseguita; il servizio continuativo prestato prima dell’immissione è riconosciuto integralmente ai fini economici e, se reso nella qualifica o categoria corrispondente, per metà ai fini giuridici.
Disposizioni transitorie su gruppi consiliari e personale giornalistico
Per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari, la prima collocazione nel nuovo sistema di classificazione consente la permanenza presso le segreterie fino al termine dell’ottava legislatura, anche in deroga ai limiti numerici. Fino a quel termine, anche il finanziamento sostitutivo dei gruppi è determinato con i parametri previgenti. Inoltre, per i telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive iscritti all’Ordine dei giornalisti e assegnati da almeno tre anni all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni, è prevista la facoltà di chiedere entro 60 giorni dall’entrata in vigore l’assunzione a contratto giornalistico, con equiparazioni di qualifica e senza arretrati.
Contratti a termine e proroghe per specifici progetti
I contratti a tempo determinato dei consiglieri psicologi impiegati nella struttura di orientamento della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura, con almeno 24 mesi complessivi di servizio, possono essere prorogati alla scadenza per un periodo non superiore a due anni, per consentire l’attuazione dei progetti speciali di orientamento sui programmi europei 2001-2006.
Personale ex APT, mappatura del rischio idrogeologico ed ERSA
La legge pone a carico della Regione gli oneri derivanti da alcune ricostruzioni economiche del personale già in servizio presso le APT cessato prima della l.r. 2/2002 o nel quadriennio 1998-2001. Consente inoltre l’assunzione a tempo determinato, fino a due anni, di personale che aveva prestato servizio presso la Regione ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 per esigenze della Direzione regionale dell’ambiente sulla mappatura del rischio idrogeologico. Per l’ERSA, in caso di soppressione dell’Agenzia, è prevista la riassegnazione al ruolo unico regionale del personale regionalizzato, anche in deroga ai limiti di organico, con riconoscimento del servizio prestato.
Oneri finanziari
Gli oneri e i maggiori oneri derivanti dalle varie misure sono imputati a specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio 2002, indicati puntualmente dalla legge. Le disposizioni hanno quindi una copertura finanziaria circoscritta e temporalmente legata a quegli esercizi.
Limiti temporali e regime ormai esaurito
Molte previsioni sono espressamente collegate a termini ormai conclusi: l’ottava legislatura, il bilancio 2002-2004, il periodo europeo 2001-2006, i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le proroghe fino a due anni, nonché fattispecie di personale già cessato o già in servizio alla data del 30 novembre 2002 o dell’entrata in vigore. La disciplina ha quindi carattere prevalentemente transitorio e oggi risulta sostanzialmente esaurita.
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