L.R. FVG 30/2002
Disposizioni in materia di energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, l’organizzazione delle funzioni in materia energetica, la programmazione con il Piano energetico regionale, la ripartizione di compiti tra Regione, Province e Comuni, e varie misure su autorizzazioni, fonti rinnovabili, risparmio energetico e infrastrutture. Contiene anche norme transitorie e finanziarie riferite soprattutto al 2002 e alla fase di prima attuazione.
Disposizioni regionali in materia di energia, programmazione e funzioni amministrative in Friuli Venezia Giulia
Disposizioni regionali in materia di energia
La legge definisce il quadro delle competenze e degli strumenti della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di energia, in attuazione del trasferimento di funzioni previsto dalla normativa statale. La disciplina riguarda programmazione energetica, autorizzazioni, coordinamento con gli enti locali, misure per efficienza e fonti rinnovabili, oltre a disposizioni transitorie e finanziarie.
Finalità e obiettivi della politica energetica regionale
La Regione persegue il risparmio e l’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la ricerca e l’innovazione tecnologica nel settore energetico, la sicurezza e continuità dei servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas, nonché il rafforzamento della competitività del mercato energetico regionale e delle importazioni di energia dall’estero. L’azione regionale è dichiaratamente coordinata con la programmazione regionale generale e con gli indirizzi comunitari e nazionali.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e disciplina generale del settore energetico. Tra i suoi compiti rientrano la predisposizione degli strumenti di programmazione, la definizione di disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici, il coordinamento del sistema informativo regionale, la razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi e la disciplina delle reti isolate e dei servizi energetici che interessano più province.
Le Province svolgono funzioni attuative e di controllo in coerenza con la programmazione regionale, tra cui:
- promozione di fonti rinnovabili e risparmio energetico;
- individuazione di aree idonee per reti di teleriscaldamento;
- controllo degli impianti termici nei Comuni fino a 40.000 abitanti;
- autorizzazioni per specifici impianti di produzione di energia e per determinati impianti e infrastrutture di rilevanza provinciale.
I Comuni si occupano delle attività connesse alla certificazione energetica degli edifici, di provvedimenti comunali per il risparmio energetico e l’uso delle rinnovabili, nonché del controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
Programmazione energetica: Piano energetico regionale
Il Piano energetico regionale (PER) è lo strumento di riferimento della programmazione energetica. Esso individua obiettivi, direttrici di sviluppo e criteri di coordinamento per produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, definendo anche le linee per gli interventi eventualmente incentivati dalla Regione. Il piano deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale e aggiornato periodicamente.
Il PER mira in particolare a:
- aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale;
- ridurre le emissioni climalteranti connesse ai processi energetici;
- sviluppare la produzione da fonti rinnovabili e assimilate;
- ridurre i consumi nei trasporti, nel settore produttivo, abitativo e terziario;
- migliorare l’efficienza energetica nei diversi comparti.
Il piano contiene dati e bilanci energetici, tendenze del sistema economico ed energetico regionale, strategie attuative, fattori ambientali e urbanistici che escludono l’insediamento di impianti energetici, indicazioni immediatamente operative e il piano finanziario generale. La sua redazione può essere supportata da studi, indagini, pubblicazioni e convenzioni con centri di ricerca pubblici e privati. Il PER e i programmi di attuazione sono predisposti dall’Ufficio di piano, approvati dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente ed emanati con decreto del Presidente della Regione.
Partecipazione, intesa con lo Stato e Conferenza regionale per l’energia
Per l’intesa con lo Stato prevista dal decreto legislativo richiamato dalla legge, la parte regionale è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore alla programmazione. La deliberazione deve riportare le risultanze istruttorie dell’Ufficio di piano, che acquisisce i pareri delle strutture regionali e degli altri soggetti interessati.
È inoltre prevista una Conferenza regionale per l’energia, convocata almeno annualmente dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente, per raccogliere esigenze e proposte del settore e favorire il confronto tra i soggetti interessati.
Misure per il sistema produttivo, infrastrutture e importazione di energia
La Regione favorisce accordi con operatori italiani e stranieri per approvvigionare il sistema produttivo regionale a condizioni eque, anche mediante importazioni dall’estero. Promuove inoltre accordi con l’ente competente e con i proprietari delle reti per realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.
Le opere e infrastrutture connesse a tali interventi sono soggette ad autorizzazione unica, rilasciata con procedure semplificate e tramite conferenza di servizi. L’autorizzazione ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce gli altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.
Se occorre scegliere tra più soggetti interessati alla stessa capacità d’interconnessione, i criteri di priorità sono:
- interconnessione con rete di trasmissione estera;
- destinazione dell’energia importata a imprese con unità produttive in regione;
- grado di efficienza e continuità nell’uso dell’energia da parte dell’impresa richiedente.
La Regione può anche stipulare accordi con le imprese di distribuzione per conseguire obiettivi di risparmio ed efficienza negli usi finali e promuove contributi o cofinanziamenti per impianti da fonti rinnovabili o di cogenerazione realizzati da imprese ed enti economici con sede in regione.
Finanziamenti agevolati e ruolo del Mediocredito
Per sostenere gli interventi di cui sopra, la legge consente alla Regione di erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi, in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni. Tali risorse servono ad attivare finanziamenti agevolati, nel rispetto del diritto comunitario e della normativa statale, a favore di imprese ed enti economici con sede nella regione.
I prestiti sono concessi da istituti bancari convenzionati con il Mediocredito, che possono assumere a proprio carico i rischi delle operazioni. Le procedure, le modalità operative e il calcolo dei contributi attualizzati sono demandati a regolamento regionale. La stipula della convenzione con il Mediocredito è affidata all’Assessore competente, previa deliberazione conforme della Giunta. Lo stanziamento è determinato con legge finanziaria.
Distribuzione e vendita di gas naturale
La Regione è autorizzata a emanare regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale, nel rispetto della disciplina statale di riferimento e delle competenze trasferite.
Progetti pilota in attesa del Piano energetico regionale
Nelle more dell’approvazione del PER, la Giunta regionale può promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a iniziative di Comuni, loro consorzi, consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale, distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore. I progetti devono essere finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Un regolamento regionale definisce criteri di selezione, finanziamento e attuazione.
Elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale
Per gli elettrodotti di interesse nazionale, il parere regionale nell’intesa necessaria alla realizzazione è preceduto da accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati. Gli accordi devono indicare il tracciato, le misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.
La disciplina si applica anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per elettrodotti sovraregionali destinati al trasporto di energia elettrica con tensione pari o inferiore a 150 kV.
Regime transitorio e prima attuazione
Le funzioni amministrative sono disciplinate da regolamenti regionali. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi relativi alle funzioni provinciali e comunali, la Regione continua a svolgere le funzioni previste per tali enti. I procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore della legge sono conclusi dalla Regione.
Gli atti già presentati alle Autonomie locali competenti prima dell’entrata in vigore della legge si considerano validamente pervenuti e devono essere trasmessi agli uffici regionali competenti, in via transitoria. Inoltre, nelle more dell’approvazione del PER, sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse. Le disposizioni sugli accordi per gli elettrodotti si applicano anche ai procedimenti autorizzatori già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Abrogazioni
Sono abrogate due precedenti leggi regionali del settore energetico, relative alla prima attuazione degli interventi energetici e ai provvedimenti regionali in materia di energia.
Profili finanziari
La legge autorizza per il 2002 spese specifiche per:
- la redazione del Piano energetico regionale;
- il finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Le coperture sono assicurate mediante riduzione di stanziamenti già previsti nel bilancio regionale. Le norme finanziarie sono quindi legate all’avvio della prima attuazione della legge e non introducono una disciplina di spesa permanente in sé considerata.
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