Ordinanza n. 1072/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E PRECISAMENTE - dell’Avviso n. 227700 del 7 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia in riferimento alle classi di concorso: A050 – Scienze naturali,chimiche e biologiche; AB25 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di secondo grado; AB24 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado; AM12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di I grado; AS12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado; ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado; AB55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A046 – Scienze giuridico economiche; - dell’Avviso n. 7072 del 7 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per l’Umbria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A054 – Storia dell’arte; - dell’Avviso n. 6857 del 7 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Liguria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali,con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A019 – Filosofia e Storia; - dell’Avviso n. 7648 del 12 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Toscana, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia,, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra); - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall’odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell’Avviso n. 27202 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonchè Avviso n. 30909, del 19 giugno u.s.., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica e suppletiva dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 10664 pubblicato in data 27 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “g”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A050; - dell’Avviso n. 27204 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonchè successive Avviso n. 31161, pubblicato in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova orale e quella suppletive dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 30914 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso AM2B – Inglese nella scuola secondaria di I grado , nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 31292 pubblicato, in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato l’annullamento della convocazione, effettuata con precedente avviso ministeriale, per sovrapposizione dei calendari per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado; - dell’Avviso n. 31810 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 10751 e n. 10785 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso n. 10356 pubblicato in data 26 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “p”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso AS12; - dell’Avviso n. 27066 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS12, nella parte in cui non f igura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 28666, 23271 e 26183 pubblicati sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AM12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 30208 pubblicato in data 16 giugno u.s. sul sito web dell’USR per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario della prova orale suppletiva per i candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso de quo; - dell’Avviso n. 31270 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - dell’Avviso n. 12626 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso A046; - dell’Avviso n. 7219 pubblicato, in data 9 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per l’Umbria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A054, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - Dei decreti ministeriali n. 472 e 477 pubblicati in data 3 luglio u.s. con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per l’Umbria, ha autorizzato la pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A054, per le regioni Lombardia, Umbria e Veneto. - dell’Avviso n. 6921 pubblicato, in data 7 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per Liguria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonché del Decreto, n. 1766 del 27 giugno u.s., di pubblicazione della graduatoria di merito, da parte dell’USR per la Liguria, in riferimento alla classe di concorso A019, per le regioni Liguria, Lombardia; - dell’Avviso n. 8411 pubblicato, in data 20 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per Toscana con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, per le Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Marche; - dell’Avviso n. 8415 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Toscana con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 9687 pubblicato sul sito istituzione dell’USR per la Toscana, regione responsabile della procedura concorsuale de quo per le regioni gestite quali la Liguria, Lombardia e Marche, con cui ha comunicato ai candidati idonei alla prova orale di presentare la documentazione dei titoli di preferenza e di riserva, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché degli atti impugnati con i motivi aggiunti, ossia: - del decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA”, approvato con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “A050 Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 19/11/2025”, approvato con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 02 Dicembre 2025”, approvato con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi, esiti della prova scritta, convocazioni alle prove successive e graduatorie del concorso docenti PNRR2, nonché la clausola del bando che limita l'accesso alla prova orale ai candidati rientranti nel triplo dei posti disponibili e comunque con almeno 70 punti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso collettivo e cumulativo e successivi motivi aggiunti, numerosi atti relativi a diverse classi di concorso e a più regioni responsabili della gestione della procedura, contestando in particolare l'esclusione dalla prova orale e dalle successive prove pratiche o orali, l'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima, le convocazioni e le graduatorie di merito. È stata censurata anche la previsione dell'art. 8, comma 2, del bando, che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, purché sia conseguito il punteggio minimo di 70/100. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità che i ricorrenti specifichino, per ciascuno dei numerosi atti impugnati, le ragioni concrete delle censure, a pena di possibile inammissibilità per genericità ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a., anche alla luce dell'onere probatorio previsto dall'art. 64 c.p.a. Il Collegio ha prospettato altresì l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo in mancanza dei relativi presupposti. Poiché la procedura risulta collegata a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudizio è stato ritenuto soggetto al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto legittima la doppia soglia di sbarramento — conseguimento di almeno 70 punti e collocazione entro il triplo dei posti disponibili — in quanto funzionale alla celere conclusione della procedura, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione. Quanto al periculum, ha valorizzato la prossimità dell'udienza pubblica già fissata per il 6 maggio 2026. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento, ma dispone la conversione del rito e l'integrazione del contraddittorio. È stata ordinata la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. È stata inoltre autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito dell'amministrazione, entro quindici giorni, con deposito della prova nei successivi dieci giorni. Entrambi i termini sono stati dichiarati perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto. Il merito è stato confermato all'udienza pubblica del 6 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste, in solido, a carico dei ricorrenti, salvo la parte che aveva rinunciato al ricorso, per complessivi euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 40, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale parametro per la specificità dei motivi di ricorso; la genericità delle censure riferite ai numerosi atti impugnati può comportare l'inammissibilità.
art. 64 c.p.a.
È richiamato in relazione alla necessità che la parte chiarisca e dimostri le ragioni specifiche delle censure.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Prevede il rito speciale applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e individua ulteriori parti necessarie del giudizio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
È posto a fondamento della necessaria partecipazione al giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni necessarie e dei controinteressati.
art. 8, comma 2, del bando di concorso
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.
La previsione della doppia soglia di sbarramento è stata ritenuta, in sede cautelare, legittima perché funzionale alla celere conclusione della procedura.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la previsione cumulativa di una soglia minima di punteggio e di un limite numerico degli ammessi alla prova successiva può essere ritenuta legittima, in sede cautelare, quando sia funzionale alla celere conclusione della procedura e non emergano ulteriori profili di illegittimità.
- La domanda cautelare può essere respinta per difetto di periculum in mora quando l'udienza pubblica di merito sia già fissata in tempi ravvicinati, così da rendere non attuale il pregiudizio derivante dall'efficacia degli atti impugnati.
- Quando un ricorso cumulativo riguarda numerosi atti, classi concorsuali e posizioni individuali, il ricorrente deve indicare in modo specifico le ragioni delle censure riferite a ciascun atto e a ciascuna posizione; la genericità può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Nel rito speciale previsto per controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro competente per il PNRR, tramite la relativa Struttura di Missione, devono essere chiamati necessariamente in giudizio nei casi previsti dalla legge.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale; i termini assegnati dal giudice per la notifica e il deposito della prova sono perentori e il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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