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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27660/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) errata e parziale valutazione della prova (numerazione non ordinata delle fatture non prova dell'inesistenza, emissione di fatture dopo la cessazione della partita IVA non imputabile a lui, mancanza di informazioni sui dipendenti non pregiudica l'attività dimostrata da contratti e pagamenti); 2) assenza dell'elemento soggettivo (era mero prestanome, privo di gestione effettiva) e inosservanza di oneri procedurali nell'accertamento fiscale; 3) motivazione contraddittoria e illogica (anche sul punto che il PM avrebbe chiesto l'assoluzione in appello). Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione delle corti di merito (doppia conforme) secondo cui le fatture erano relative ad operazioni inesistenti e che il ricorrente, quale legale rappresentante, aveva consapevolezza e responsabilità nella presentazione delle dichiarazioni fiscali. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: il dolo consiste nella consapevolezza, da parte di chi utilizza il documento, che l'operazione non è stata effettivamente fatturata dal soggetto che l'ha resa; la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione complessiva degli elementi probatori per affermare il dolo.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 1

    Norma introduttiva sui reati tributari richiamata in relazione alla configurazione degli illeciti contestati; la Corte ne ha impiegato i principi unitamente all'art. 2 per l'accertamento della fattispecie.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 20

    Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione degli accertamenti tributari; la Corte ha però ribadito l'autonomia del giudice penale nella valutazione degli elementi di fatto rispetto agli esiti del procedimento tributario.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Norma riferita ai criteri di formazione della prova e presunzioni: la difesa l'aveva invocata per censurare l'uso di presunzioni tributarie; la Corte ha osservato che il giudice penale può liberamente valutare le risultanze, riconducendo le presunzioni a valutazioni indiziarie di volta in volta ponderate.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. b) e lett. e)

    Previsioni sulle ragioni di ricorso per cassazione: lett. b) (inosservanza di norme sostanziali), lett. e) (motivazione insufficiente o contraddittoria). La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, soprattutto alla luce della 'doppia conforme', che limita l'intervento di legittimità alle omesse valutazioni decisive o a vizi manifesti di motivazione.

  • cod. pen., art. 43

    Norma sulla partecipazione e responsabilità: la difesa ne invocava la non applicabilità per l'assenza di gestione effettiva del rappresentante; la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui il legale rappresentante è obbligato 'ex lege' alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e può essere autore principale della condotta se firma e presenta quelle dichiarazioni.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, di condanna alle spese e possibilità di applicare una somma a titolo di cassa delle ammende: la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare l'applicazione della cassa delle ammende; la Corte di Cassazione l'ha richiamata nel disporre il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • In presenza di una 'doppia conforme' (conferma della condanna in entrambi i gradi), la Corte di Cassazione interviene limitatamente a vizi di motivazione palesi, omissioni di valutazione di temi probatori decisivi o travisamento manifesto delle prove; non è consentita una riconsiderazione libera del compendio probatorio.
  • Gli accertamenti e le presunzioni fiscali possono essere valutati come elementi probatori in sede penale, ma il giudice penale esercita autonoma valutazione di fatto; non si può traslare automaticamente in sede penale l'onere probatorio tipico del procedimento tributario.
  • La mera irregolarità formale delle fatture (es. numerazione non progressiva, formati diversi) non esclude di per sé la responsabilità se il quadro probatorio complessivo evidenzia elementi che indicano l'inesistenza delle prestazioni (assenza di personale, assenza acquisti, alto volume d'affari non giustificato, emissione di fatture dopo la cessazione della partita IVA).
  • Il legale rappresentante può essere ritenuto autore principale del reato tributario quando è 'ex lege' obbligato alla presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, anche se sostiene di essere un mero prestanome; la sua posizione di responsabilità richiede però una valutazione concreta degli elementi probatori.
  • Per criticare efficacemente una sentenza in cassazione sulle questioni probatorie è necessario indicare omessi esami o vizi motivazionali di rilievo decisivo e non proporre solo una lettura alternativa o ricostruzioni difformi dei fatti.

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