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Ordinanza

Ordinanza n. 1767/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 129 del 29.01.2026 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Giustizia amministrativa202602326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento su una classe di concorso, nonché il conseguente provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, con riferimento a un percorso di abilitazione per una classe di concorso. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Nella fase cautelare il Collegio ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora, ritenendo che il Ministero avesse svolto l’esame comparativo richiesto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalla normativa applicabile, in relazione alle classi di concorso indicate nell’istanza e al titolo rumeno riferito al campo della Filologia. La ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità del diniego e la sufficienza della motivazione ministeriale, prospettando altresì un pregiudizio derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un sommario esame, che il Ministero avesse effettuato l’esame comparativo richiesto dall’Adunanza plenaria e dalla normativa applicabile, confrontando la formazione conseguita in Romania con le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione italiana per l’accesso all’insegnamento. Il provvedimento impugnato è stato considerato sufficientemente motivato su tale confronto, anche alla luce di precedenti del Consiglio di Stato e dello stesso TAR relativi a vicende analoghe. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso l’esistenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, rilevando che la ricorrente poteva comunque accedere a incarichi lavorativi mediante l’iscrizione alla seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla fase di merito in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa al riconoscimento in Italia di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, il giudice verifica sommariamente che l’amministrazione abbia svolto un effettivo esame comparativo tra la formazione acquisita e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale per l’accesso alla professione.
  • Il provvedimento che nega il riconoscimento di una formazione professionale estera è sufficientemente motivato, ai fini cautelari, quando espone il confronto tra il percorso formativo estero e i requisiti professionali nazionali rilevanti per la specifica classe di concorso.
  • Il periculum in mora cautelare difetta quando il richiedente, pur non ottenendo il riconoscimento della formazione estera, conserva la possibilità di accedere a incarichi lavorativi attraverso l’iscrizione alla seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, non risultando così allegato un pregiudizio attuale, grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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