Cassazione Civile, Ordinanza n. 28998/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un contrasto tra proprietari di immobili contigui e di una corte comune, in relazione sia all’esatta delimitazione del confine orientale della corte, sia all’uso di una scala a due rampe, di un terrazzo e di una rampetta di nove gradini. I ricorrenti avevano agito in primo grado per il regolamento dei confini e per negare l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fabbricato del resistente, chiedendo anche il risarcimento dei danni; il resistente aveva resistito, proposto domande riconvenzionali e, in subordine, chiesto l’accertamento di una servitù. Il Tribunale aveva fissato il confine sulla recinzione provvisoria, ritenendo comune la scala a due rampe, e aveva rigettato il resto. In appello, la Corte territoriale ha invece spostato il confine oltre la recinzione, sulla base della CTU e delle mappe catastali, e ha condannato i ricorrenti al rilascio di circa 16 mq; ha inoltre rigettato l’appello principale dei ricorrenti e accolto in parte quello incidentale del resistente, senza riconoscere una servitù coattiva sul terrazzo, limitandosi a considerare lo stato dei luoghi. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione dell’art. 950 c.c. e delle norme sulle prove, per aver la Corte d’appello rideterminato il confine discostandosi dal frazionamento catastale e facendo uso di un rilievo del CTU asseritamente non allegato; 2) violazione degli artt. 950 e 2702 c.c. per avere attribuito valore non vincolante al tipo frazionamento e aumentato l’estensione della corte; 3) errore nell’interpretazione dell’atto di divisione del 28.4.1986, che secondo i ricorrenti riguarderebbe solo una diversa scala e non la scala a due rampe, oltre a vizi di motivazione; 4) nullità e errata interpretazione dell’atto di donazione e dell’atto di divisione, assumendone la nullità per avere ad oggetto immobili abusivi o non accatastati; 5) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la Corte d’appello esaminato la nullità dell’atto di divisione e per averla considerata domanda nuova; 6) violazione delle norme sul regolamento dei confini e sul giudicato interno, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe lasciato irrisolto il punto del passaggio sul terrazzo e avrebbe motivato in modo apparente; 7) violazione delle norme sulla proprietà e sulle servitù, deducendo l’assenza di prova della servitù per destinazione del padre di famiglia o usucapione e l’illegittima introduzione di una servitù coattiva non domandata; 8) omessa pronuncia sulla censura relativa alla nullità dell’atto di divisione per asserite violazioni urbanistiche e mancanza di titolo edilizio. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili quasi tutti i motivi relativi al confine e alla proprietà comune della scala, confermando che, in mancanza di titoli sufficienti e di capisaldi certi, il confine può essere determinato anche tramite mappe catastali e CTU; ha però accolto i motivi sesto e settimo nei limiti in cui la Corte d’appello aveva rigettato l’actio negatoria servitutis senza coerenza logica, poiché aveva escluso la costituzione di una servitù coattiva sul terrazzo e non aveva accolto le domande del resistente di accertamento di una servitù per destinazione o usucapione, ma allo stesso tempo aveva negato la negatoria anche con riguardo al passaggio sul terrazzo necessario per raggiungere i sottotetti del resistente, senza individuare un titolo idoneo a giustificare tale passaggio. Ne è seguita la cassazione con rinvio limitatamente a questo punto, mentre il resto del ricorso è stato respinto.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i primi cinque motivi e l’ottavo, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili, ma ha accolto il sesto e il settimo motivo nei limiti indicati, perché la motivazione della sentenza d’appello era incoerente nella parte in cui negava l’actio negatoria servitutis sul terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti pur avendo escluso la costituzione di una servitù coattiva e pur non avendo riconosciuto una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda relativa al preteso passaggio sul terrazzo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il confine della corte, per contro, resta fermo nella parte in cui la Cassazione ha confermato l’uso sussidiario delle mappe catastali e della CTU in assenza di titoli e capisaldi certi.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
In tema di regolamento di confini, quando i titoli non sono sufficienti o mancano capisaldi certi, il confine può essere ricostruito anche mediante ricorso alle mappe catastali e al rilievo tecnico del consulente.
art. 2702 c.c.
Il ricorso non ha dimostrato che il tipo frazionamento dovesse essere considerato, di per sé, vincolante in modo assoluto per la ricostruzione del confine.
art. 115 c.p.c.
Le censure sulla valutazione delle prove non hanno evidenziato l’uso di prove non dedotte, ma miravano in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla libera valutazione delle prove è stata ritenuta in parte inammissibile perché diretta a sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 132 c.p.c.
Le censure di motivazione sono state respinte salvo il profilo di incoerenza logica relativo al rigetto della negatoria servitutis sul terrazzo.
art. 360 c.p.c.
n. 3, n. 4, n. 5 del comma primo
Le doglianze sono state scrutinante distinguendo violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale; molte censure erano in realtà richieste di nuova valutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione quanto alla sentenza d’appello, ma ha rilevato un difetto di coerenza logica nella trattazione della pretesa servitù di passaggio sul terrazzo.
art. 345 c.p.c.
Le domande di nullità dell’atto di divisione sono state considerate nuove e quindi inammissibili in appello.
art. 1418 c.c.
Le deduzioni di nullità dell’atto di divisione sono state respinte perché tardive e comunque non rilevabili d’ufficio nel caso concreto.
art. 1421 c.c.
La nullità non è stata ritenuta rilevabile d’ufficio nella controversia, mancando una specifica domanda di adempimento dell’atto e non emergendo un vizio azionabile nei termini prospettati.
art. 778 c.c.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nell’esito della causa.
art. 817 c.c.
Richiamato nei motivi per sostenere la natura accessoria della scala, ma la Corte di cassazione non ha accolto tale ricostruzione.
art. 818 c.c.
Richiamato nei motivi connessi alla pretesa accessorietà della scala.
art. 832 c.c.
Richiamato nei motivi per rivendicare l’esclusiva proprietà dei beni e l’assenza di pesi reali non provati.
art. 922 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di acquisto della proprietà e qualificazione dei beni litigiosi.
art. 1325 c.c.
Richiamato nei motivi contro la validità degli atti di donazione e divisione.
art. 1362 c.c.
Richiamato nei motivi per sostenere una diversa interpretazione degli atti notarili, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché volte a sollecitare una nuova lettura del merito.
art. 1392 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di efficacia degli atti dispositivi.
art. 948 c.c.
Richiamato nei motivi come norma sulle azioni a tutela della proprietà, ma non centrale nell’esito.
art. 949 c.c.
Richiamato nei motivi per la negatoria servitutis; la Cassazione ha accolto le censure solo con riferimento alla coerenza della decisione sul passaggio sul terrazzo.
art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato nei motivi in relazione all’asserita irregolarità urbanistica degli immobili.
artt. 1 e 2 L. 28 gennaio 1977, n. 10
Richiamati nei motivi in tema di titoli edilizi e abusivismo.
art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47
Richiamato nei motivi sulla nullità degli atti relativi a immobili privi di regolarità urbanistica.
L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamata nei motivi a sostegno delle censure sulla forma dell’atto notarile.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di onere della prova sulla servitù e sulla proprietà del fondo dominante.
Massime di principio
- Nel regolamento di confini, qualora i titoli di provenienza non consentano di determinare con precisione l’estensione del confine e manchino capisaldi certi sul posto, il giudice può ricorrere sussidiariamente alle mappe catastali e alla consulenza tecnica per ricostruire la linea di confine.
- Il tipo frazionamento catastale non ha valore assolutamente vincolante se, per sopravvenute modificazioni dei luoghi o dei capisaldi, non consente più di individuare con certezza il confine reale.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una diversa lettura degli atti notarili o del materiale istruttorio sono inammissibili quando non evidenziano una reale violazione dei criteri legali di interpretazione o un vizio motivazionale specifico.
- Una domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile se introduce un thema decidendum nuovo rispetto al primo grado; la nullità non è sempre rilevabile d’ufficio quando la parte non abbia utilmente posto la questione nei termini processualmente corretti.
- In materia di actio negatoria servitutis, la decisione deve essere internamente coerente: non può negarsi l’esistenza di un titolo che giustifichi il passaggio e, nello stesso tempo, rigettare la negatoria senza spiegare quale sia la base giuridica del preteso diritto di transito.
- La servitù non può essere affermata in via meramente implicita o per formule descrittive dello stato dei luoghi: occorre l’individuazione di un titolo legale, convenzionale o dell’usucapione/destinazione del padre di famiglia, se tali fatti sono dedotti e provati.
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