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Ordinanza

Ordinanza n. 7448/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento a) della determina prot. n. 71/26/GA/CAFCAT25 del 6.03.2026, successivamente comunicata, con cui la Fondazione Musica per Roma ha disposto l’aggiudicazione della procedura competitiva per l’affidamento degli spazi e delle aree adibiti alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma in favore della società Palombini Ricevimenti S.r.l.; b) per quanto occorrer possa, della nota del 6.03.2026 con la quale la Fondazione Musica per Roma ha comunicato alla ricorrente l’aggiudicazione della procedura in favore della società Palombini Ricevimenti S.r.l. di cui alla determina prot. n. 71/26/GA/CAFCAT25 del 6.03.2026; c) per quanto occorrer possa della nota prot. n. 70/26/GA/CAFCAT25 del 6.03.2026 con la quale il RUP proponeva l'aggiudicazione della gara alla Palombini Ricevimenti S.r.l.; d) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi a) sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nell'esecuzione del servizio e nel contratto di concessione, ove stipulato; b) sia mediante ristoro per equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa dell'Ill.mo TAR adito; e per l’annullamento - della nota prot. n. 76/26/GA/CAFCAT25 del 26 marzo 2026 con la quale la Fondazione Musica per Roma - in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 12.03.2026 - ha concesso all’odierna ricorrente l’accesso parziale alla documentazione di gara, fornendo solo una parte della documentazione richiesta; nonché per la conseguente condanna della P.A. - all’ostensione di tutta la documentazione richiesta dalla medesima ricorrente con la citata istanza di accesso del 12.03.2026.

Giustizia amministrativa202604172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e, nel giudizio principale, aggiudicazione della procedura per l'affidamento degli spazi di caffetteria e catering

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, seconda classificata nella procedura per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati alle attività di caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'aggiudicataria e ha chiesto il risarcimento del danno, anche mediante subentro. Nel medesimo giudizio ha proposto istanza incidentale di accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. La stazione appaltante, con nota del 26 marzo 2026, ha trasmesso i quattro elaborati tecnici in versione pervasivamente oscurata, motivando il parziale diniego con il generico richiamo alla presenza di informazioni riservate la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la posizione competitiva dell'operatore economico, all'esito della valutazione delle opposizioni del controinteressato. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'oscuramento per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché per l'insussistenza dei presupposti legali per limitare l'accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto illegittima la nota della Fondazione perché il diniego parziale si fondava su una motivazione stereotipa e non risultava preceduto da una specifica istruttoria e da un effettivo bilanciamento tra l'interesse ostensivo della concorrente e la tutela dei segreti tecnici o commerciali dell'aggiudicataria. Il mero richiamo al know-how o alla riservatezza non è sufficiente: la limitazione dell'accesso richiede l'individuazione puntuale di informazioni suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e assistite da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In mancanza, prevale la trasparenza della gara. È stato ordinato alla Fondazione Musica per Roma di consentire l'accesso integrale agli elaborati dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, in versione non oscurata, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione sull'aggiudicazione e sulle spese di lite è stata rinviata alla definizione del giudizio; le spese sono state poste al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'ambito del giudizio, di decidere sull'istanza incidentale di accesso e di ordinare all'amministrazione l'ostensione della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la limitazione dell'accesso del concorrente all'offerta tecnica dell'aggiudicatario non può fondarsi sul generico richiamo al know-how o alla riservatezza commerciale, ma richiede l'individuazione specifica delle informazioni, la loro suscettibilità di sfruttamento economico, l'idoneità a garantire un vantaggio concorrenziale e l'esistenza di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
  • Il diniego o l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica deve essere preceduto da una specifica istruttoria e da un motivato bilanciamento tra l'interesse alla trasparenza e la tutela dei segreti tecnici e commerciali; una motivazione stereotipa non soddisfa tale onere.
  • In difetto di comprovati caratteri di segretezza oggettiva delle informazioni contenute nell'offerta tecnica, nel bilanciamento con l'interesse ostensivo di un concorrente prevale il principio di trasparenza delle gare pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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