Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23563/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da precedenti decisioni che avevano accertato il trasferimento del rapporto di lavoro di una dipendente, prima da una società cedente a un’altra società intermedia e poi alla società oggi ricorrente, con conseguente condanna di quest’ultima a reintegrare la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni non corrisposte dalla data di decorrenza del rapporto alle sue dipendenze fino alla riammissione, oltre al riconoscimento delle ferie maturate. La Corte d’appello aveva confermato le decisioni di primo grado, escludendo la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente, negando la sospensione del giudizio e confermando sia il quantum delle somme dovute sia il diritto alle ferie. Con il ricorso per cassazione la società datrice di lavoro ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente del ramo d’azienda; 2) violazione delle norme sulla sospensione necessaria o facoltativa del processo, per la pendenza di un giudizio sull’an della legittimità del trasferimento del ramo; 3) violazione dei principi di correttezza, nonché delle norme su danno e concorso del creditore, sostenendo che la lavoratrice avrebbe omesso di riferire il proprio rapporto con un diverso soggetto, con incidenza sulla mora credendi; 4) violazione delle norme sulle ferie, assumendo che non potessero maturare nello stesso periodo in cui era stata riconosciuta la retribuzione, in assenza di effettiva prestazione e di impossibilità di adempiere; 5) violazione dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 23/2015, contestando la condanna al pagamento delle retribuzioni successive alla sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità, inoltre, è intervenuta rinuncia con accettazione limitatamente alla posizione di un’altra lavoratrice originariamente controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale con una delle lavoratrici per intervenuta rinuncia e accettazione, senza statuizioni sulle spese per tale posizione. Quanto alla restante lavoratrice, ha rigettato integralmente il ricorso. In particolare ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario, perché la domanda riguardava il pagamento da parte del solo effettivo datore di lavoro accertato in giudizio e non implicava un rapporto plurisoggettivo; ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla chiamata in causa della società cedente, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito; ha ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura sulla sospensione del processo, poiché nel frattempo era passato in giudicato l’accertamento definitivo del trasferimento del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c.; ha escluso la violazione dei principi di correttezza e delle norme sul concorso del creditore, rilevando che la lavoratrice aveva offerto tempestivamente la prestazione alla società poi riconosciuta come datrice di lavoro e aveva cessato l’attività presso il diverso soggetto solo perché il precedente assetto era stato travolto dal giudicato; ha confermato che, in caso di illegittima cessione di ramo d’azienda e mancata ricezione della prestazione offerta, le retribuzioni sono dovute per effetto della mora credendi e non si detrae quanto percepito in un diverso rapporto con altro soggetto, trattandosi di rapporti distinti e non di risarcimento del danno; ha infine ritenuto corretta la statuizione sulle ferie, perché il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’effettivo svolgimento della prestazione quando il lavoratore sia stato impedito da cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili a un illegittimo comportamento datoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione nei confronti della lavoratrice resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento in camera di consiglio per il deposito dell’ordinanza

  • art. 391 u.c. c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione parziale del giudizio

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    indicato come norma processuale posta a base della censura di nullità della sentenza

  • artt. 101 co. 2 e 102 c.p.c.

    evocati in relazione alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio e al litisconsorzio necessario

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    richiamato come paradigma delle censure di violazione di legge

  • artt. 295 e 337 c.p.c.

    invocati per sostenere la necessità di sospensione del giudizio

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per il dovere di correttezza nei rapporti obbligatori

  • artt. 1223 e 1227 c.c.

    evocati per contestare la rilevanza del concorso del creditore nella causazione del pregiudizio e nella quantificazione

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in tema di ferie annuali e loro maturazione

  • art. 10 D.Lgs. n. 66/2003

    richiamato quale disciplina delle ferie

  • artt. 116 e 116 c.p.c.

    citati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, secondo il testo fornito

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna retributiva, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto

  • art. 2 D.Lgs. n. 23/2015

    ritenuto non applicabile perché la controversia non riguardava un licenziamento e il rapporto era anteriore alla riforma

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per il trasferimento del rapporto di lavoro a seguito di cessione di ramo d’azienda

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato rispetto alla richiesta di chiamata in causa della società cedente, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per escludere che la retribuzione percepita in un diverso rapporto di mero fatto possa essere detratta da quella dovuta dal datore effettivo

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni dovute da un soggetto già accertato giudizialmente come datore di lavoro, non ricorre litisconsorzio necessario con il precedente titolare del rapporto o con altri soggetti del ciclo di trasferimento, se il petitum sostanziale è rivolto esclusivamente contro l’effettivo obbligato.
  • La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la relativa decisione non è, di regola, sindacabile in cassazione come vizio di legittimità.
  • Quando, nelle more del giudizio, interviene il giudicato esterno su una questione pregiudiziale decisiva, viene meno l’interesse a coltivare la censura sulla sospensione del processo, se la decisione definitiva ha ormai risolto il punto controverso.
  • In materia di cessione illegittima di ramo d’azienda, se il lavoratore offre la prestazione al datore riconosciuto come effettivo e questa non viene ricevuta senza giustificato motivo, si produce mora credendi e il datore deve la retribuzione come se la prestazione fosse stata eseguita.
  • Le somme percepite dal lavoratore in un diverso rapporto instaurato con altro soggetto, di mero fatto o comunque autonomo rispetto al rapporto con il datore effettivo, non si detrattono dalla retribuzione dovuta da quest’ultimo, perché non integrano aliunde perceptum rilevante sul piano risarcitorio.
  • Il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere negato per il solo fatto che il lavoratore non abbia svolto attività effettiva, quando l’impossibilità di prestazione dipenda da circostanze imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà, imputabili a condotte datoriali illegittime che hanno impedito l’ordinario svolgimento del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioniCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.