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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 2278 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Riscossione - Ipoteca esattoriale - Comunicazione preventiva seguita da provvedimento di rateizzazione - Decadenza dal beneficio della rateizzazione - Novazione dell'obbligazione - Nuova comunicazione preventiva - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 17 dicembre 2013 dopo la decadenza da un piano di rateizzazione. Il precedente preavviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato il 12 luglio 2012, oltre ventuno mesi prima dell'iscrizione. Secondo la contribuente, dopo la concessione della rateizzazione e la successiva decadenza dal beneficio, l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare un nuovo preavviso, perché la rateizzazione aveva sostituito l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione. Sono state inoltre dedotte la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria. Il precedente preavviso aveva esaurito la propria funzione informativa e di garanzia, anche perché aveva consentito alla contribuente di chiedere e ottenere la rateizzazione, con il pagamento di alcune rate. La decadenza dalla rateizzazione aveva dato luogo a una nuova situazione obbligatoria, distinta da quella originaria, e rendeva quindi necessario un nuovo preavviso di iscrizione ipotecaria. La Commissione ha inoltre ritenuto che il preavviso non potesse avere efficacia illimitata e, in via interpretativa, ne ha individuato la durata in sei mesi, richiamando il termine previsto dall'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 per l'intimazione di pagamento. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata nulla e ne è stata ordinata la cancellazione a cura e spese del concessionario. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, artt. 1, 2 e 7

    La comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

    La disciplina sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta applicabile anche all'attività dell'agente della riscossione, imponendo una comunicazione preventiva quando l'atto può incidere negativamente sui diritti del contribuente.

  • Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, comma 2-bis

    Prima di procedere all'iscrizione di ipoteca, l'agente della riscossione deve notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva.

    Il preavviso è un adempimento necessario e funzionale a consentire al contribuente di difendersi, formulare osservazioni o pagare il debito prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, commi 2 e 3

    L'intimazione di pagamento perde efficacia trascorsi centoottanta giorni dalla data della notifica.

    Pur in assenza di un termine espresso per il preavviso ipotecario, la Commissione ha applicato in via analogica e sistematica il termine di sei mesi, escludendo che il preavviso possa conservare efficacia indefinitamente.

  • Art. 97 della Costituzione

    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato richiamato come fondamento del contraddittorio preventivo e della corretta formazione del procedimento di iscrizione ipotecaria.

  • Decreto-legge n. 70/2011

    Ha modificato l'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo l'obbligo della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15

    È stato richiamato a sostegno della qualificazione della concessione della rateizzazione come novazione dell'obbligazione originaria, con nascita di un nuovo rapporto obbligatorio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667

    La comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria deve precedere l'iscrizione, poiché garantisce il diritto di difesa del contribuente e il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione comporta l'illegittimità dell'iscrizione.

Massime di principio

  • Un preavviso di iscrizione ipotecaria non può essere considerato valido indefinitamente: se trascorre un periodo significativo, deve essere rinnovato prima dell'iscrizione.
  • Quando il contribuente ottiene una rateizzazione, il rapporto obbligatorio può essere considerato distinto da quello originario; se il contribuente decade dal beneficio, l'agente della riscossione deve verificare la necessità di un nuovo preavviso riferito alla situazione debitoria residua.
  • La decadenza automatica dalla rateizzazione non autorizza, da sola, l'iscrizione ipotecaria senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.
  • Il preavviso deve consentire un contraddittorio effettivo e attuale: il contribuente deve poter pagare, contestare il debito o formulare osservazioni prima dell'iscrizione.
  • In assenza di un termine legislativo espresso, la durata del preavviso può essere valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e sistematicità; nella sentenza è stato ritenuto applicabile, in via interpretativa, il termine di sei mesi previsto per l'intimazione di pagamento.
  • L'iscrizione ipotecaria eseguita senza un preavviso valido e attuale può essere dichiarata nulla o illegittima, con conseguente ordine di cancellazione.

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