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Sentenza

Sentenza n. 4591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01350/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. II, che aveva accolto il ricorso contro la decurtazione di 15 punti attribuiti per una laurea magistrale conseguita dopo una laurea triennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato alla progressione)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una progressione verticale riservata ai dipendenti del Comune di Casarano per un unico posto di funzionario ad elevata qualificazione. La candidata originaria ricorrente, inizialmente collocata prima dell'altro candidato, aveva ottenuto dalla commissione 15 punti aggiuntivi per la laurea magistrale in gestione di impresa, successivamente decurtati in sede di riesame. Il TAR aveva ritenuto che il bando consentisse di utilizzare la laurea triennale quale titolo di accesso e la successiva laurea magistrale, se appartenente a un percorso omogeneo, quale titolo ulteriore valutabile. L'altro candidato ha appellato la sentenza deducendo erronea interpretazione del bando, erronea valutazione dei titoli e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il biennio magistrale del percorso 3+2 avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto ai possessori di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o di laurea magistrale a ciclo unico, i quali non potevano separare funzionalmente il proprio titolo per ottenere un analogo punteggio aggiuntivo. È stata inoltre contestata la necessità di impugnare incidentalmente il bando, poiché la disparità sarebbe derivata non dalla sua formulazione, ma dalla sua erronea applicazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'appello, riformato la sentenza del TAR e rigettato il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il bando dovesse essere interpretato in modo coerente con l'equipollenza tra lauree del vecchio ordinamento e lauree specialistiche o magistrali conseguite mediante il percorso 3+2, nonché con la parità di trattamento tra candidati. La laurea triennale e il successivo biennio magistrale, quando costituiscono un unico percorso formativo omogeneo e in prosecuzione, possono essere utilizzati ai soli fini della partecipazione, ma non possono essere funzionalmente sdoppiati attribuendo la laurea triennale come titolo di accesso e il biennio magistrale come titolo ulteriore da cui ricavare un punteggio aggiuntivo. Il titolo ulteriore valutabile deve essere effettivamente distinto e riferito a un percorso formativo non omogeneo e non consequenziale rispetto al titolo utilizzato per l'accesso. Diversamente, i possessori di laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico, aventi titolo equipollente e pari livello formativo, sarebbero penalizzati. Non era necessaria l'impugnazione incidentale del bando, poiché il suo dato letterale consentiva l'interpretazione conforme ai principi di parità e coerenza tra accesso e valutazione, mentre la disparità derivava dall'erronea applicazione del bando. Le spese del doppio grado sono state poste a carico della candidata originaria ricorrente, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1 d.m. 9 luglio 2009

    "ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale"

    Il giudice richiama l'equiparazione tra diploma di laurea del vecchio ordinamento e laurea specialistica o magistrale ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, valorizzandola anche per escludere trattamenti valutativi discriminatori.

  • principio di eguaglianza sostanziale

    "situazioni uguali vanno trattate in modo altrettanto eguale"

    Il principio impedisce di attribuire un punteggio aggiuntivo al solo percorso 3+2 quando ciò penalizzi titoli equipollenti di pari livello, quali le lauree del vecchio ordinamento o a ciclo unico.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, i criteri di valutazione devono essere interpretati in coerenza con i requisiti di partecipazione e non possono consentire che una medesima formazione unitaria venga funzionalmente sdoppiata, utilizzando il primo segmento per l'accesso e il segmento successivo, omogeneo e consequenziale, come titolo ulteriore per ottenere un punteggio aggiuntivo.
  • La laurea triennale e la successiva laurea specialistica o magistrale conseguita nell'ambito dello stesso percorso formativo omogeneo e in prosecuzione costituiscono, ai fini della valutazione concorsuale, un complesso unitario: il biennio non può essere considerato un titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale quando tale soluzione determina un vantaggio non riconoscibile ai possessori di titoli equipollenti a ciclo unico o del vecchio ordinamento.
  • Il punteggio per titoli ulteriori è legittimamente attribuibile soltanto quando il titolo aggiuntivo rappresenti un effettivo percorso formativo distinto e non consequenziale rispetto al titolo utilizzato per l'accesso, anche se dello stesso livello triennale o magistrale.
  • L'equipollenza tra laurea del vecchio ordinamento e laurea specialistica o magistrale impone la parità di trattamento nella valutazione concorsuale; non è ammissibile attribuire un punteggio aggiuntivo ai possessori del percorso 3+2 e negarlo ai possessori di una laurea quadriennale, quinquennale o a ciclo unico di pari livello formativo.
  • Quando il bando, interpretato secondo il suo dato letterale e i principi dell'ordinamento, consente una lettura conforme alla parità di trattamento, la disparità derivante dall'applicazione concreta del criterio non richiede l'impugnazione immediata o incidentale del bando, ma può essere censurata contestando l'erronea valutazione dei titoli.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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