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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 4309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società capitali - Soggetto mentalmente labile - Acquisto partecipazione totalitaria - Ente impositore - Attività verifica - Maggior reddito impresa accertato società - Presunzione distribuzione utili - Soggetto contribuente - Amministratore di sostegno - Successiva nomina - Incapacità commissione irregolarità - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima e deve essere annullata. La condizione di incapacità del contribuente rileva ai fini dell'imputazione delle irregolarità e impedisce di attribuirgli automaticamente la percezione dei maggiori utili sulla sola base della partecipazione totalitaria nella società.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ente impositore aveva fondato la pretesa sulla presunzione che il socio, in quanto titolare della partecipazione totalitaria nella società, avesse percepito i maggiori utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società. Il contribuente ha contestato la pretesa rilevando la propria condizione di fragilità mentale e l'incapacità concreta di compiere le irregolarità attribuitegli. La successiva nomina di un amministratore di sostegno è stata considerata coerente con tale condizione e non idonea a rendere imputabili al contribuente condotte che, per la sua incapacità, non era in grado di porre in essere.

Norme richiamate

  • Legge 9 gennaio 2004, n. 6

    La normativa sull'amministrazione di sostegno costituisce il riferimento per valutare la condizione di fragilità e la capacità del soggetto. La successiva nomina dell'amministratore di sostegno rappresenta un elemento rilevante per accertare l'incapacità del contribuente di compiere autonomamente le condotte irregolari contestate.

Massime di principio

  • La titolarità totalitaria di una partecipazione societaria non dimostra, da sola, che il socio abbia effettivamente percepito i maggiori utili accertati nei confronti della società, soprattutto quando siano contestate la capacità e l'effettiva possibilità del soggetto di gestire la partecipazione.
  • Nelle pretese tributarie rivolte a persone fragili o incapaci, l'amministrazione deve considerare concretamente la capacità del contribuente di compiere le condotte contestate e non può imputargliele in modo automatico.
  • La nomina di un amministratore di sostegno, anche se successiva agli atti contestati, può costituire un elemento probatorio significativo della preesistente condizione di vulnerabilità, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • Le presunzioni fiscali, come quella di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, non sono assolute e possono essere superate mediante la prova dell'incapacità del socio, dell'assenza di effettiva disponibilità degli utili o di altre circostanze incompatibili con la loro percezione.

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