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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce dall'occupazione di alcuni fondi siti in Siderno per la realizzazione di un acquedotto, senza notificazione di atti della procedura ablatoria ai proprietari. I proprietari convenivano dinanzi al Tribunale di Locri la Prefettura di Reggio Calabria e il Consorzio di bonifica, chiedendo l'indennità di occupazione e il risarcimento del danno da occupazione usurpativa. Il Consorzio chiamava in garanzia la società appaltatrice mandataria dell'ATI esecutrice dei lavori, che a sua volta chiamava in garanzia i tecnici incaricati delle procedure di asservimento. In primo grado venivano riconosciute indennità di asservimento e di occupazione legittima, rigettata la domanda contro la Prefettura e accolta la manleva del Consorzio verso l'appaltatrice; rigettate invece la riconvenzionale del Consorzio e la manleva dell'appaltatrice verso i tecnici. In appello, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche confermava la decisione. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice deduceva: 1) omesso/erroneo esame e violazione di legge per l'interpretazione dell'art. 24 del capitolato speciale, sostenendo che la clausola avrebbe potuto al più riguardare le spese processuali e non gli oneri ablatori; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per il rigetto della manleva nei confronti dei tecnici; 3) violazione di legge e contraddittorietà della decisione per avere il TSAP confermato le statuizioni indennitarie e risarcitorie pur negando che la fattispecie fosse riconducibile a occupazione usurpativa. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non specifici, non autosufficienti e, soprattutto, non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, consistenti nella validità della clausola di manleva nei rapporti interni tra appaltante e appaltatrice, nella genericità della deduzione di responsabilità dei tecnici e nella autonomia delle domande indennitarie rispetto al presupposto dell'illiceità dell'occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società appaltatrice. Ha confermato quindi la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva rigettato l'appello, riconosciuto le indennità dovute ai proprietari dei fondi e mantenuto la manleva del Consorzio di bonifica verso l'appaltatrice, escludendo invece la garanzia verso i tecnici. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve dedurre in modo specifico la violazione di legge o il vizio motivazionale; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o degli atti di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    L'inammissibilità consegue alla mancanza di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti che dimostrino il contrasto della sentenza con le norme invocate.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.

  • art. 111 Cost.

    Per le decisioni del TSAP il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e ai soli vizi motivazionali che si traducano in inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

  • art. 24 del capitolato speciale di appalto

    La clausola è stata ritenuta idonea, nei rapporti interni tra appaltante e appaltatrice, a fondare il diritto del Consorzio di essere tenuto indenne dall'impresa anche per la totalità degli effetti e conseguenze delle vertenze relative agli indennizzi.

  • L. n. 865 del 1971

    Richiamata dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi una specifica e pertinente censura della decisione impugnata.

  • d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente, senza specifica correlazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, degli atti o delle clausole contrattuali alla lettura data dal giudice di merito, senza colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate e una critica argomentata del ragionamento giuridico della sentenza; non basta richiamare astrattamente disposizioni di legge o riproporre le conclusioni già formulate nei gradi di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; è invece escluso il controllo sulla sufficienza o razionalità della motivazione.
  • Nel giudizio avverso decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il sindacato di legittimità della Corte di cassazione resta limitato alla violazione di legge e ai soli vizi motivazionali che assumano consistenza costituzionalmente rilevante.
  • La clausola di manleva inserita nel capitolato d'appalto può fondare, nei rapporti interni tra appaltante e appaltatore, un'obbligazione di tenere indenne l'appaltante anche dalle conseguenze economiche delle vertenze indennitarie, se il testo contrattuale ha ampiezza tale da comprenderle.
  • La domanda giudiziale deve essere letta nella sua ampiezza complessiva: quando le pretese attoree comprendono indennità e occupazione legittima, la loro fondatezza non resta necessariamente condizionata all'affermazione dell'illiceità dell'occupazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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