Sentenza del 21/07/2015 n. 15286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza della Corte di cassazione fosse affetta da un errore di fatto percettivo. In particolare, l'Agenzia contestava l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 2002 alla maggiorazione IRAP deliberata dalla Regione Lazio, rilevando che la legge regionale n. 34 del 2001 era entrata in vigore nel gennaio 2002, quindi prima del 29 settembre 2002, data rilevante per la sospensione. Secondo l'Agenzia, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito temporale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore di fatto revocatorio, consistente nella mera e immediata erronea percezione di un dato documentalmente incontestabile, bensì, al più, un errore di interpretazione o di applicazione della legge. La sentenza precedente aveva infatti applicato alla normativa regionale laziale il ragionamento giuridico già seguito in una precedente pronuncia riguardante la Regione Veneto. Gli errores iuris non possono essere fatti valere tramite la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto revocatorio.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa quando il giudice suppone l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso deciso nella sentenza.
Legge n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)
Prevede, in determinati casi e al ricorrere del requisito temporale previsto dalla norma, la sospensione delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP deliberate dalle Regioni.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3
Attribuisce alle Regioni la facoltà di deliberare maggiorazioni dell'aliquota IRAP, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
Legge regionale Lazio n. 34 del 2001
È la legge regionale che aveva previsto la maggiorazione dell'aliquota IRAP applicata alla contribuente per l'anno 2002; la sua entrata in vigore nel gennaio 2002 era invocata dall'Agenzia per escludere la sospensione prevista dalla legge statale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e può essere utilizzata solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato un fatto incontestabile risultante dagli atti, senza compiere valutazioni interpretative.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la diversa interpretazione di una norma, l'errata applicazione di una disposizione o il dissenso rispetto al ragionamento giuridico seguito dal giudice: tali questioni integrano errores iuris e non possono essere riesaminate tramite la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Per verificare l'ammissibilità della revocazione occorre confrontare direttamente la sentenza e gli atti processuali: l'errore deve essere evidente, immediatamente rilevabile, non controverso ed essenziale per la decisione.
- Quando la sentenza dimostra di aver esaminato il fatto e di averlo ricondotto a una determinata disciplina mediante un ragionamento giuridico, l'eventuale errore riguarda il giudizio o l'interpretazione della legge, non la percezione del fatto.
- La parte soccombente nel giudizio di revocazione, anche quando sia un'amministrazione pubblica, può essere condannata alle spese processuali.
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