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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16162/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per inosservanza dell'art. 475 cod. pen., denunciando l'omissione della statuizione sulla pena accessoria della pubblicazione della sentenza a seguito della condanna per il reato previsto dall'art. 474 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva omesso di irrogare la pena accessoria consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna sul sito del Ministero della Giustizia, disponendone la pubblicazione per la durata di quindici giorni. La Corte ha inoltre affermato l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero in caso di omissione di pena accessoria, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale omissione è emendabile direttamente dalla Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale la resistente è stata condannata; la condanna per tale reato impone, secondo il ricorso, l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi delle norme collegate.

  • art. 475 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma la cui inosservanza sarebbe avvenuta con l'omissione della pena accessoria; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dell'erronea omissione della statuizione sulla pena accessoria.

  • art. 36, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato dalla Corte come principio che autorizza l'emendabilità diretta dell'omissione della pena accessoria da parte della Corte di cassazione, consentendo l'annullamento senza rinvio e la statuizione sulla pena accessoria.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma citata nel quadro giurisprudenziale che ha permesso a precedenti decisioni di ritenere emendabili certe omissioni in sede di cassazione; la Corte ha fatto riferimento a questa possibilità giuridica nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"

    La Corte costituzionale (sentenza n. 222/2018) ha dichiarato l'illegittimità della parte che fissava in modo rigido la durata delle pene accessorie, contribuendo a riconoscere alle pene accessorie un rilievo tale da giustificare la possibilità di intervento in sede di legittimità in caso di omissione.

  • art. 139 cod. pen.

    Norma menzionata nel contesto dell'efficacia temporale delle pene accessorie (decorrenza dopo l'integrale esecuzione della pena principale); la Corte ne ha ricordato le implicazioni nel valutare la rilevanza delle pene accessorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato rispetto al criterio di determinazione in concreto della durata delle pene accessorie quando la legge fissa limiti di durata; la giurisprudenza richiede la personalizzazione della pena accessoria in base ai criteri di questo articolo.

  • art. 37 cod. pen.

    Citato nella discussione giurisprudenziale sulla non corretta misura di collegamento tra pena principale e pena accessoria; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la durata della pena accessoria non deve essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale prevista da tale articolo.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma indicata quale via alternativa, secondo orientamenti contrastanti, per il pubblico ministero che voglia ottenere l'applicazione di una pena accessoria omessa: cioè il ricorso al giudice dell'esecuzione. La Corte ha però ritenuto, nel caso concreto e conformemente ad altro indirizzo, ammissibile il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di omessa statuizione su una pena accessoria, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione: secondo l'indirizzo qui adottato l'omissione è emendabile dalla Corte di legittimità e il ricorso è ammissibile.
  • Le pene accessorie hanno acquisito rilievo significativo nella determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in seguito alla giurisprudenza costituzionale), per cui l'omissione del loro giudizio non è mero vizio formale ma può essere sanata dalla Corte di cassazione.
  • Quando la legge prevede limiti di durata non fissi per una pena accessoria, il giudice di merito deve individuare la durata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; la mancata determinazione può essere censurata e corretta.
  • Sussiste un contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti suggeriscono che il rimedio corretto sia il giudice dell'esecuzione (art. 676), ma orientamenti più recenti ammettono l'intervento della Corte di cassazione; la scelta della via processuale va valutata alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza.
  • La corte di legittimità, quando ritiene l'omissione emendabile, può annullare senza rinvio la parte della sentenza che omette la pena accessoria e disporne direttamente l'applicazione, rispettando i principi del processo e del devoluto.
  • In casi analoghi il giudice di merito deve esprimersi esplicitamente sulle pene accessorie (anche quando la loro applicazione possa sembrare automatica) per evitare ulteriori impugnazioni e per assicurare la necessaria personalizzazione della sanzione accessoria.

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