Cassazione Penale, Sentenza n. 1850/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata, deducendo: vizi nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa; insufficiente prova del dolo necessario; erronea configurazione dell'aggravante consistente nell'aver posto la persona offesa in condizioni d'incapacità fisica; omissione nella concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p.; errato bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (si sostiene una mera equivalenza). Inoltre si censurano le valutazioni probatorie operate dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero letture alternative dei fatti già correttamente valutati dai giudici di merito, configurando un'apprezzazione fattuale non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa, rafforzata dalle immagini di videosorveglianza che mostrano Voltolini colpire la vittima, con calci anche al volto, e due correi che la bloccano, elemento valorizzato anche per l'aggravante dell'aver posto la persona offesa in stato d'incapacità. È esclusa l'applicabilità dell'attenuante ex art. 116 c.p. alla luce della condotta concorsuale; i precedenti penali dell'imputato hanno giustificato il giudizio di equivalenza a sfavore dell'attenuante. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020
indica che il procedimento è stato svolto nelle forme previste dal citato decreto‑legge; richiamo formale al regime procedurale applicato
Codice di procedura penale
art. 581, comma 1; art. 591, comma 1, lett. c)
richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: motivi non specifici o che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
Codice penale
la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante indicata dall'imputato in presenza di condotta concorsuale e di elementi fattuali (videosorveglianza, gravità della condotta) incompatibili con la sua concessione
Codice di procedura penale
prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità e consente misure sanzionatorie quando l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
giurisprudenza richiamata a supporto della possibilità di sanzionare il ricorrente quando l'inammissibilità derivi da colpa; giustificazione della liquidazione della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti: i motivi che offrono solo una diversa lettura probatoria sono inammissibili per carenza di specificità.
- Testimonianze della persona offesa corroborate da prove oggettive (es. filmati di videosorveglianza) costituiscono fondamento solido per la conferma della condanna e per l'applicazione di aggravanti.
- L'aggravante dell'aver posto la persona offesa in condizioni d'incapacità richiede elementi concreti; immagini che mostrano colpi al volto e il blocco della vittima possono legittimare tale valutazione.
- La condotta concorsuale può escludere l'applicazione di determinate attenuanti (es. art. 116 c.p.) se la partecipazione e la gravità del comportamento sono dimostrate.
- Precedenti penali rilevanti influenzano il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e possono ostacolare il riconoscimento di attenuanti in sede di bilanciamento della pena.
- Se il ricorso in cassazione è inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese.
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