Sentenza n. 3575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in € 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di carta docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva già ottenuto dal giudice ordinario del lavoro una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma aveva liquidato le spese del primo grado in € 500,00. L’appello è stato proposto esclusivamente per ottenere la riforma della statuizione sulle spese, con richiesta di liquidazione di € 800,00 per il primo grado e di condanna del Ministero alle spese del grado d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha riconosciuto all’appellante € 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di primo grado, ritenendo tale importo minimo adeguato alle tariffe professionali e al decoro dell’attività difensiva. Ha inoltre liquidato in € 300,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio d’appello, ponendole a carico del Ministero, e ha disposto il rimborso del contributo unificato dell’appello. Tutte le somme sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha ricordato che la quantificazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non possono essere riconosciute somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica, prevista dall’art. 1, comma 121, del l. n. 107 del 2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del diritto all’attribuzione della carta elettronica per attività formative, riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata nella forma prevista dall’art. 74 c.p.a., come indicato in epigrafe.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
richiamandosi qui, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la costante giurisprudenza della Sezione
La norma consente il richiamo alla giurisprudenza costante per motivare la decisione.
art. 114 c.p.a.
La sentenza è pronunciata anche ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale dell’attività difensiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la liquidazione delle spese di primo grado risulti inferiore alla somma minima ritenuta adeguata dalla giurisprudenza della Sezione rispetto alle tariffe professionali e al decoro dell’attività difensiva, la statuizione sulle spese può essere riformata in appello mediante rideterminazione dell’importo.
- In caso di accoglimento dell’appello proposto contro la sola liquidazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione appellata anche le spese del secondo grado e il rimborso del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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