Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34714/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di riforma della Corte d'appello di Messina che aveva rideterminato le pene: Giuseppe è censurato per carenza motivazionale sulla dosimetria e sull'aumento per continuazione; Paolo deduce, in tre motivi, (1) che la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) per assenza del consenso dell'imputato o di procura speciale, senza valutare i presupposti per la pena sostitutiva o fissare l'udienza ex art. 545-bis c.p.p.; (2) mancata motivazione circa la sospensione condizionale della pena; (3) altro relativo alle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di Giuseppe relativo alla motivazione della pena e ha rigettato gli altri capi a lui riferiti, condannandolo alle spese; ha invece ritenuto fondato, nei limiti esposti, il primo motivo di Paolo relativo alle pene sostitutive perché, essendo vigente al momento della decisione il testo originario dell'art. 545-bis c.p.p., la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la richiesta della difesa e, se non escludeva immediatamente la sostituzione, attivare il percorso previsto dall'art. 545-bis (anche fissando udienza per gli accertamenti e l'acquisizione del consenso). Ne è conseguito l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive in capo a Paolo e il rinvio del giudizio su quel profilo ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Il motivo relativo alla sospensione condizionale è stato ritenuto infondato.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    testo originario vigente dal 20/12/2022 al 03/04/2024 e testo modificato con D.Lgs. 19/03/2024, n.31

    La Corte ritiene che, nel periodo in cui era vigente il testo originario, il giudice d'appello dovesse valutare la richiesta di pena sostitutiva e, se non escludeva immediatamente la misura, poter fissare udienza per ulteriori accertamenti e acquisire il consenso dell'imputato anche successivamente; il testo modificato richiede invece la manifestazione formale del consenso subito dopo l'avviso, rendendo insanabile l'assenza di procura speciale.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede le pene sostitutive delle pene detentive brevi; la sua applicabilità nei giudizi d'appello dipende dalla disciplina transitoria e dalla richiesta dell'imputato.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le pene sostitutive applicabili in sostituzione di pene detentive brevi; richiamata come riferimento normativo per le alternative alla reclusione.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria sulla possibilità di applicare la nuova normativa ai giudizi pendenti; la sua interpretazione è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali e incide sul momento e sulla modalità in cui il giudice d'appello può pronunciarsi sulle pene sostitutive.

  • D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (art. 2, comma 1, lett. u)

    Ha modificato l'art. 545-bis introducendo l'obbligo di acquisizione formale del consenso dell'imputato subito dopo l'avviso del giudice, cambiando il precedente regime operativo.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiama il principio devolutivo dell'appello e le conseguenze in tema di determinazione della pena in sede d'appello, con riferimento al limite di uniformarsi alle valutazioni del giudice di primo grado in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la precedente sospensione e il casellario ostassero alla concessione del beneficio per la seconda volta.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale come principio costituzionale relativo all'individualizzazione della pena e al ruolo delle parti nella scelta delle risposte sanzionatorie.

Massime di principio

  • Se la decisione d'appello è stata resa mentre vigeva il testo originario dell'art. 545-bis (20/12/2022 - 03/04/2024), il giudice d'appello deve valutare le richieste di pene sostitutive e, se non può decidere immediatamente, deve poter fissare un'udienza successiva per gli accertamenti e per acquisire il consenso dell'imputato anche tramite procura speciale; la mancata acquisizione preventiva del consenso non rende automaticamente inammissibile la richiesta presentata dal difensore.
  • Dopo la modifica introdotta dal D.Lgs. 19/03/2024 (entrata in vigore secondo il dato normativo successivo), il giudice deve ottenere la manifestazione formale del consenso subito dopo l'avviso: in assenza di tale consenso non è possibile fissare l'udienza integrativa e la richiesta non può essere sanata successivamente.
  • Le censure generiche sulla motivazione della pena sono inammissibili: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata (es. gravità del fatto, pericolosità, precedenti) per rendere efficace il motivo di doglianza.
  • La sospensione condizionale della pena dipende dalla durata della pena inflitta e dallo stato del casellario giudiziale e da eventuali sospensioni già concesse; una pena anche inferiore al minimo edittale può comunque escludere il beneficio se ricorrono condizioni ostative previste dalla legge.
  • Nel caso di annullamento con rinvio limitato a un profilo (es. diniego delle pene sostitutive), la Corte di merito che riesamina la questione deve valutare specificamente la richiesta originaria e seguire il procedimento previsto dalla normativa applicabile al periodo regolatorio vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.