Ordinanza n. 2080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02001/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di reiezione della domanda cautelare relativa al diniego o alla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la mancata produzione di un'asseverazione regolare dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l'applicazione della disciplina sul rifiuto o sulla revoca del nulla osta al lavoro quando i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode oppure falsificati o contraffatti. Il testo non specifica ulteriori motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare e fatti salvi gli approfondimenti di merito, ha ritenuto prive di adeguato fumus boni iuris le doglianze dell'appellante, anche per la mancata prova della produzione di un'asseverazione regolare a seguito della comunicazione dei motivi ostativi. Ha inoltre richiamato l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, applicabile per il rinvio operato dall'art. 42 d.l. n. 73/2022, secondo cui il nulla osta al lavoro è rifiutato o revocato se i documenti sono stati ottenuti mediante frode o risultano falsificati o contraffatti. L'appello cautelare è stato quindi respinto; le spese sono state compensate. Rilevate difformità tra l'ordinanza di primo grado risultante dal fascicolo informatico del Consiglio di Stato e quella presente nel fascicolo informatico del TAR, il Collegio ha disposto la trasmissione dell'ordinanza e dei documenti richiamati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti…
Prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro in presenza di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti.
art. 42 d.l. n. 73/2022
Opera il rinvio alla disciplina dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è necessariamente sommaria e non pregiudica gli approfondimenti propri della fase di merito.
- La mancata prova della produzione di un'asseverazione regolare dopo la comunicazione dei motivi ostativi può concorrere a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro il diniego o la revoca del nulla osta al lavoro.
- Il nulla osta al lavoro deve essere rifiutato o, se già rilasciato, revocato quando i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode oppure siano falsificati o contraffatti.
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