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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19033/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida di veicolo senza patente da parte di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La censura si fondava, in sostanza, sulla ritenuta tenuità della condotta e sulla necessità di riconoscere il beneficio invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riproducesse profili già esaminati e correttamente valutati dal giudice di merito e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale requisito sia considerato decisivo. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato il diniego del beneficio valorizzando la non tenue offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione o erronea applicazione della legge penale è stata dedotta come vizio del ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di questioni già valutate nel merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, se tale elemento è decisivo; nel caso concreto è stato valorizzato il difetto di particolare tenuità per la non lieve offensività della condotta.

  • art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159

    Norma incriminatrice contestata per la guida di un veicolo senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti nel caso di specie.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto è sufficiente che il giudice di merito motivi l'esclusione del beneficio evidenziando la mancanza anche di uno solo dei presupposti previsti dall'art. 131-bis c.p., quando tale mancanza sia decisiva.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, è inammissibile.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento della concreta offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato; se la lesione non è tenue, il beneficio può essere legittimamente negato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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