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Sentenza

Sentenza n. 5003/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VII, n. 486/2026, emessa nel giudizio R.G. n. 5772/2024 e pubblicata il 23/01/2026, che ha dichiara inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dalla ridetta Patricia IACCARINO avverso e per l'annullamento del provvedimento datato 28 ottobre 2024, a firma del Dirigente del III Dipartimento, rubricato nel registro ordinanza al n. 252, col quale si è ingiunto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, di demolire nel termine congruo di novanta giorni dalla relativa notifica “…due lucernari del tipo “velux”, in quanto sprovvisti di titoli abilitativi sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico …”; nonché del provvedimento datato 4 settembre 2024, nella sola parte in cui disponeva delle misure repressive, per le quali ordinava il medesimo ripristino dei lucernari de quibus, nonché la applicazione di sanzione pecuniaria prevista per le opere abusive, determinata in base ai parametri di legge.

Giustizia amministrativa202601561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune di Sorrento nell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione di due lucernari, nonostante la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro tale ordinanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 486/2026, dopo avere diffidato il Comune con PEC del 5 febbraio 2026, lamentando l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione dell'ingiunzione di ripristino relativa a due lucernari tipo "velux" realizzati senza titoli abilitativi. Hanno chiesto che il Comune fosse ordinato a procedere all'esecuzione in danno e che fosse nominato un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la sentenza di rigetto fosse autoesecutiva, nonché il difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, ritenuti anch'essi destinatari dell'ordine di ripristino in quanto comproprietari e corresponsabili dell'abuso. La controinteressata si è associata alle eccezioni e ha sostenuto che la pendenza della sanatoria paesaggistica rendesse inesigibile l'ordine di demolizione, chiedendo anche la condanna per abuso del processo ai sensi dell'art. 26 c.p.a. Nel corso della discussione, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva definito l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo la richiesta formulata dai ricorrenti in udienza. Il Comune di Sorrento aveva infatti definito, con provvedimento n. 9 del 23 marzo 2026, l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, presentata dalla controinteressata. La sopravvenienza di tale atto ha eliminato l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il TAR non ha quindi esaminato le eccezioni di inammissibilità, il carattere autoesecutivo della sentenza di rigetto, la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti, né la dedotta inesigibilità dell'ordine di demolizione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L'accertamento di compatibilità paesaggistica adottato dal Comune sulla relativa istanza ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    La controinteressata ne ha invocato l'applicazione per abuso del processo, ma il TAR non si è pronunciato sulla richiesta a seguito della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 103 c.p.a.

    La decisione applica il principio della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando improcedibile il ricorso; il testo non indica espressamente la disposizione come base normativa della statuizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che incide direttamente sulla situazione oggetto del giudizio di ottemperanza può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del processo e comportare la declaratoria di improcedibilità.
  • Quando il ricorrente chiede in udienza la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e il giudice accerta che l'amministrazione ha adottato un nuovo atto rilevante sulla vicenda, il giudizio può essere definito senza esaminare le ulteriori eccezioni e questioni di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la complessità e la peculiarità complessiva della vicenda giustificano la deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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