Sentenza n. 342/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie; - di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; - nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; - ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico Finanziaria” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e nomina dei vincitori del concorso per il profilo di Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, nonché gli atti della commissione relativi all'attribuzione di punteggi aggiuntivi per titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina regionale di approvazione dei verbali e delle graduatorie e di nomina dei vincitori del concorso, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie, gli atti della commissione esaminatrice e il bando, per la parte relativa alla valutazione dei titoli. Ha contestato, in particolare, l'attribuzione di 1,5 punti aggiuntivi ai candidati titolari di un ulteriore titolo di laurea rispetto a quello utilizzato per l'ammissione, sostenendo l'illegittimità della specificazione contenuta nel verbale della commissione secondo cui sarebbero state valutate anche lauree specialistiche o magistrali correlate alla laurea triennale utilizzata per l'ammissione. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di un ulteriore punto previsto dal bando nei casi in cui, pur essendo previsto un esame di abilitazione, il candidato non lo abbia sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista. Il testo non riporta l'esame nel merito dei singoli motivi, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente era stata convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro, aveva ottenuto due proroghe e, non essendosi presentata senza giustificazione all'ultima convocazione, era stata dichiarata decaduta dall'assunzione. Pertanto, la decisione sulle censure relative alla graduatoria e agli atti concorsuali non avrebbe più potuto procurarle alcuna utilità concreta. La dichiarazione resa in udienza dai procuratori della ricorrente ha confermato tale situazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per fatti verificatisi nel corso del giudizio, la decisione non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La decadenza dall'assunzione, intervenuta dopo la convocazione per la sottoscrizione del contratto e il mancato rispetto dell'ultima convocazione senza giustificazione, priva la candidata di un interesse attuale alla decisione sulle censure concernenti la graduatoria e la nomina dei vincitori.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata dal giudice anche sulla base della dichiarazione resa in udienza dai procuratori della parte interessata, quando la perdita dell'utilità derivante dalla pronuncia risulta dal complessivo svolgimento della vicenda.
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