Sentenza del 02/04/2015 n. 2029 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione di area fabbricabile - Pagamento in sede di rogito dell'imposta proporzionale - Successiva fatturazione con Iva dell'impresa venditrice - Principio di alternatività - Rimborso dell'imposta di registro - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate in misura proporzionale. Poiché la cessione è stata assoggettata a IVA mediante fatturazione da parte dell'impresa venditrice, l'imposta di registro doveva applicarsi in misura fissa, secondo il principio di alternatività previsto dall'articolo 40 del DPR 131/1986.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In sede di rogito per la cessione di un'area fabbricabile sono state versate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Successivamente, l'impresa venditrice ha emesso fattura assoggettata a IVA per la medesima operazione. Il ricorrente ha quindi sostenuto che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto dovesse essere soggetto all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, con conseguente rimborso delle somme indebitamente versate.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40
In presenza di un'operazione soggetta a IVA, l'imposta di registro si applica, salvo specifiche eccezioni, in misura fissa e non proporzionale. Il principio opera anche quando l'assoggettamento a IVA risulta dalla successiva fatturazione dell'operazione da parte del venditore.
Massime di principio
- Quando una cessione immobiliare è effettivamente assoggettata a IVA, l'imposta di registro non dovrebbe essere applicata in misura proporzionale, ma in misura fissa, salvo eccezioni previste dalla legge.
- Se al momento del rogito viene pagata un'imposta di registro proporzionale e successivamente il venditore emette fattura con IVA per la stessa operazione, può sussistere il diritto di chiedere il rimborso dell'eccedenza indebitamente versata.
- La verifica deve riguardare la concreta qualificazione fiscale dell'operazione, l'effettiva applicazione dell'IVA e l'assenza di disposizioni speciali che derogano al principio di alternatività.
- La richiesta di rimborso deve essere documentata con il rogito, la ricevuta delle imposte pagate e la fattura IVA relativa alla cessione, nel rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
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