Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 229 del 2-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza n. 427/1997 sul calcolo della pensione di vecchiaia quando, per i lavoratori marittimi, il prolungamento dei periodi di navigazione previsto dall’art. 25 della legge n. 413/1984 determina un importo meno favorevole. Precisa che, nei casi in cui i requisiti pensionistici siano già maturati senza tale prolungamento, i periodi interessati vanno neutralizzati sia nella retribuzione pensionabile sia nell’anzianità contributiva, con applicazione alle pensioni decorrenti dal 1° luglio 1982 in poi e, per quelle già in essere al 1° gennaio 1998, con riliquidazione e arretrati nei limiti della prescrizione.

Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 427/1997 sulle pensioni di vecchiaia dei marittimi

Sentenza Corte costituzionale n. 427/1997: effetti sul calcolo della pensione di vecchiaia

La circolare dell’INPS esamina le conseguenze della sentenza n. 427 del 16-23 dicembre 1997 sul calcolo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori marittimi. L’intervento riguarda in particolare i casi in cui l’applicazione del prolungamento dei periodi di navigazione previsto dalla legge n. 413/1984 comporti, anziché un vantaggio, una riduzione dell’importo pensionistico.

Contenuto della decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale:

  • dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • dell’art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413.

La declaratoria opera nella parte in cui tali norme non consentono di calcolare la pensione di vecchiaia escludendo, ad ogni effetto, il prolungamento dei periodi di navigazione previsto dall’art. 25, quando l’assicurato abbia comunque maturato i requisiti per la pensione e il calcolo senza il prolungamento risulti più favorevole.

La circolare ricorda che l’art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982 disciplina il criterio di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, basato sulle ultime 260 settimane di contribuzione. L’art. 25 della legge n. 413/1984 prevede invece, per i lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa Cassa, il prolungamento convenzionale dei periodi di navigazione svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, con ripartizione della retribuzione pensionabile sull’intero periodo comprensivo del prolungamento.

Ragioni della pronuncia

La questione era stata sollevata in un caso in cui il prolungamento dei periodi di navigazione aveva ridotto la retribuzione media degli ultimi cinque anni e, di conseguenza, l’importo della pensione rispetto a quello che sarebbe spettato senza tale meccanismo. La Corte ha richiamato precedenti pronunce già intervenute su effetti analoghi del sistema di calcolo e ha ribadito il principio secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, la contribuzione ulteriore può solo incrementare la pensione già maturata, senza mai diminuirla.

Ambito di applicazione della sentenza

La circolare precisa che la sentenza può operare solo per trattamenti con decorrenza dal 1° luglio 1982 in avanti, poiché la norma dichiarata parzialmente illegittima disciplina proprio il sistema di calcolo di tali pensioni. In concreto, il diritto al ricalcolo va riconosciuto alle pensioni di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, coerentemente con il caso esaminato dalla Corte.

La sentenza si applica nei casi in cui:

  • nell’ultimo quinquennio utile ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982 risultino accreditati periodi di prolungamento ex art. 25, commi 1 e 4, della legge n. 413/1984;
  • il diritto a pensione risulti perfezionato indipendentemente da tali prolungamenti.

Sono ricompresi anche i trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia, purché per la pensione diretta fossero presenti le condizioni per l’applicazione della sentenza.

Modalità di calcolo della pensione

Nei casi rientranti nella pronuncia, la retribuzione pensionabile deve essere determinata neutralizzando i prolungamenti di navigazione. Se necessario, per completare le 260 settimane richieste per il calcolo, devono essere utilizzati periodi antecedenti il quinquennio.

Non vanno invece neutralizzati:

  • i prolungamenti collocati in periodi antecedenti l’ultimo quinquennio;
  • i prolungamenti attribuiti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 413/1984, in qualunque periodo siano collocati.

Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992

Per le pensioni da calcolare in due quote ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, la circolare specifica che:

  • la retribuzione pensionabile della quota riferita alle anzianità maturate fino al 1992 va determinata senza considerare i periodi di prolungamento;
  • lo stesso criterio vale per la quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi;
  • dopo l’esclusione dei periodi di prolungamento, la retribuzione pensionabile di entrambe le quote va comunque calcolata sul numero di settimane previsto dalla legge per ciascuna quota.

Inoltre, gli stessi periodi devono essere esclusi dall’anzianità contributiva utile:

  • per la quota fino al 1992, se collocati anteriormente al 1° gennaio 1993;
  • per la quota dal 1993 in poi, se collocati successivamente al 31 dicembre 1992.

Effetti temporali e richiesta dell’interessato

La pronuncia produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, data la specificità della fattispecie, la sua applicazione concreta richiede sempre un’esplicita richiesta dell’interessato.

La circolare distingue due ipotesi:

  • pensioni liquidate dal 1° gennaio 1998 in poi: devono essere determinate, se più favorevole, con effetto dalla decorrenza originaria e senza computare i periodi di prolungamento né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell’anzianità contributiva;
  • pensioni già in essere al 1° gennaio 1998: devono essere riliquidate con effetto da tale data.

Per le pensioni già in pagamento è possibile riconoscere gli arretrati entro i limiti della prescrizione decennale, sempre che alla data della domanda non sia maturato il termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria.

Indicazioni operative per gli uffici

Per la determinazione del nuovo importo di pensione può essere utilizzata l’opzione VERIFY della procedura di calcolo passante. Se il trattamento ricalcolato risulta più favorevole, occorre procedere alla ricostituzione della pensione, segnalando:

  • la nuova anzianità contributiva;
  • la nuova retribuzione pensionabile;
  • entrambe determinate senza il computo dei periodi di prolungamento;
  • la decorrenza di calcolo degli arretrati, coincidente con il primo giorno del mese da cui devono essere corrisposti.

La circolare si conclude senza ulteriori indicazioni operative, rinviando implicitamente all’allegato contenente la sentenza.

Punti principali

Contenuto della sentenza costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 e dell’art. 25, primo e quarto comma, della legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono di calcolare la pensione di vecchiaia escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento dei periodi di navigazione quando, anche senza tale esclusione, l’assicurato abbia comunque maturato il diritto alla pensione e il risultato sia più favorevole.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La circolare chiarisce che la pronuncia riguarda le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, nei casi in cui nell’ultimo quinquennio utile risultino prolungamenti ex art. 25 della legge n. 413/1984 e il diritto a pensione sia maturato indipendentemente da essi. Sono inclusi anche i trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia, se per la pensione diretta ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sentenza.

Neutralizzazione dei prolungamenti nel calcolo

Nei casi interessati, la retribuzione pensionabile va determinata senza considerare i prolungamenti dei periodi di navigazione e, se necessario, utilizzando periodi antecedenti il quinquennio per completare le 260 settimane richieste. I prolungamenti collocati prima dell’ultimo quinquennio non vanno neutralizzati, così come non vanno neutralizzati quelli attribuiti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 413/1984, in qualunque periodo ricadano.

Pensioni calcolate in due quote dopo il 31 dicembre 1992

Per le pensioni soggette al sistema in due quote ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, sia la quota riferita alle anzianità maturate fino al 1992 sia quella relativa alle anzianità successive devono essere calcolate senza tenere conto dei periodi di prolungamento. Inoltre, tali periodi vanno esclusi dall’anzianità contributiva utile per la quota fino al 1992 se collocati prima del 1° gennaio 1993, oppure dalla quota successiva se collocati dopo il 31 dicembre 1992.

Effetti temporali e riliquidazione

La sentenza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per la concreta applicazione è sempre necessaria un’espressa domanda dell’interessato. Le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1998 in poi vanno determinate, se più favorevole, con decorrenza originaria e senza computare i periodi di prolungamento; quelle già in essere al 1° gennaio 1998 vanno riliquidate da tale data, con arretrati nei limiti della prescrizione decennale e purché non sia maturata la decadenza per l’azione giudiziaria.

Procedure operative

Per il ricalcolo può essere utilizzata l’opzione VERIFY della procedura di calcolo passante. Se il nuovo importo risulta più favorevole, occorre procedere alla ricostituzione indicando, in sostituzione dei dati di archivio, la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile, entrambe determinate senza il computo dei periodi di prolungamento, nonché la decorrenza di calcolo degli arretrati dal primo giorno del mese dal quale essi devono essere corrisposti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.