Circolare numero 230 del 3-11-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative dell’ordinanza ministeriale n. 2873/1998 per i territori colpiti dagli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998 in alcune province di Liguria e Toscana. Sono disciplinati la neutralizzazione di alcuni periodi ai fini dei limiti di durata delle integrazioni salariali, l’erogazione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori, i termini per la presentazione delle domande, le modalità di attestazione e le regole sulla misura e durata della prestazione.
Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 su alluvioni e indennità pari alla CIGS
Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998: istruzioni INPS per gli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998
La circolare fornisce le istruzioni operative dell’INPS per l’applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 2873/1998 relativa agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcune province di Liguria e Toscana. Il provvedimento disciplina sia la neutralizzazione di specifici periodi ai fini dei limiti di durata delle integrazioni salariali, sia l’erogazione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori colpiti dall’emergenza.
Ambito territoriale e contesto normativo
L’ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998, riguarda i territori dei comuni indicati nell’allegato 1 della circolare, situati nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato. Le misure sono collegate agli eventi alluvionali verificatisi tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998.
Neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale
Per le imprese operanti nei comuni interessati, i periodi di intervento ordinario di integrazione salariale compresi tra la data dell’evento calamitoso e il 31 dicembre 1998 non devono essere computati ai fini dei limiti massimi di durata. La neutralizzazione opera sia rispetto alla disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale prevista dall’art. 6 della legge n. 164/1975 e dall’art. 1 della legge n. 427/1975, sia rispetto ai limiti del trattamento straordinario di integrazione salariale stabiliti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
Indennità pari alla CIGS: beneficiari e esclusioni
L’ordinanza prevede la corresponsione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con eventuali assegni per il nucleo familiare, a favore di:
- lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto a causa dell’evento calamitoso, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative di lavoro operanti nei comuni interessati, purché non soggetti alla disciplina della CIG ordinaria;
- lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori colpiti che, nel periodo dal 27 settembre al 30 ottobre 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro oppure abbiano dovuto sospendere temporaneamente l’attività per gravi danni all’abitazione, per assistere urgentemente la famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.
Sono esclusi i dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i lavoratori di imprese soggette alla disciplina della CIG ordinaria e contributiva, come le imprese artigiane dell’edilizia e le imprese agricole, nonché le imprese di natura pubblica, ad esempio le aziende municipalizzate.
Presentazione della domanda e documentazione
L’indennità è erogata dall’INPS su domanda del datore di lavoro o, se questi non è in grado di presentarla, dei lavoratori interessati. Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 1998, tenuto conto che il provvedimento opera anche su periodi di paga già scaduti al momento della pubblicazione.
La domanda deve essere compilata con i modelli di cui agli allegati 2 e 3. Per i casi di sospensione o riduzione dell’attività riconducibili direttamente all’alluvione, il richiedente deve dichiarare con firma non autenticata che l’attività si svolge nel territorio di uno dei comuni interessati e che la sospensione o riduzione di orario deriva dall’evento calamitoso.
Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, nelle situazioni dubbie le Sedi possono richiedere alle aziende di appartenenza la conferma dell’effettiva assenza dal lavoro e del periodo interessato.
Misura, compatibilità e durata della prestazione
La prestazione è equiparata alla CIGS solo ai fini della determinazione dell’importo. Si applicano quindi le regole ordinarie sulla misura del trattamento straordinario, compresi il limite massimo mensile e i regimi di incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applicano invece le disposizioni relative al contributo addizionale.
L’indennità spetta per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro connessi agli eventi alluvionali tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 e non può essere concessa oltre il 3 novembre 1998. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, il termine finale non può superare il 30 ottobre 1998.
Liquidazione dei pagamenti e rinvio alle istruzioni operative
Le imprese o i lavoratori che ottengono l’accoglimento della domanda devono essere invitati a compilare le richieste di pagamento per i lavoratori interessati mediante il prospetto di liquidazione dell’indennità previsto dall’allegato 4. Il trattamento retributivo da indicare è quello ordinariamente spettante in base al contratto di lavoro per il periodo di sospensione o riduzione dell’orario, secondo i criteri usati per il calcolo delle integrazioni salariali.
La circolare rinvia infine a successive istruzioni contabili e operative, comprese quelle relative alla sospensione delle ritenute fiscali prevista dall’art. 5, comma 3, dell’ordinanza.
Punti principali
Ambito territoriale e finalità
La circolare riguarda le misure urgenti previste dall’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata in G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998. Le disposizioni si applicano ai comuni indicati nell’allegato 1, ubicati nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato.
Neutralizzazione dei periodi ai fini dei limiti di durata della CIG
Per le imprese operanti nei comuni individuati dall’art. 1 dell’ordinanza, i periodi di intervento ordinario di integrazione salariale compresi fra la data dell’evento calamitoso e il 31 dicembre 1998 non devono essere computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente. La neutralizzazione vale sia rispetto ai limiti di durata degli interventi ordinari previsti dall’art. 6 della legge n. 164/1975 e dall’art. 1 della legge n. 427/1975, sia rispetto ai limiti del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
Soggetti beneficiari dell’indennità
L’ordinanza prevede una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con aggiunta degli assegni per il nucleo familiare se spettanti, a favore di due categorie di lavoratori: a) lavoratori sospesi o ad orario ridotto per effetto dell’evento calamitoso, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative di lavoro operanti nei territori indicati, purché non soggetti alla disciplina dell’intervento ordinario di integrazione salariale; b) lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori colpiti che, tra il 27 settembre e il 30 ottobre 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o abbiano dovuto sospendere temporaneamente l’attività per gravi danni all’abitazione, per assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’ambito di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché i lavoratori dipendenti da imprese alle quali si applica la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e che versano la relativa contribuzione, come ad esempio le imprese artigiane dell’edilizia e le imprese agricole. Sono inoltre escluse le imprese che, pur non soggette alla disciplina CIG ordinaria, abbiano natura pubblica, come le aziende municipalizzate.
Domanda, modello e termini di presentazione
L’indennità è corrisposta dall’INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di sua impossibilità, dei lavoratori interessati. Poiché la prestazione riguarda anche periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione del provvedimento, le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 1998. La domanda deve essere compilata utilizzando i modelli allegati 2 e 3, il cui testo viene inviato per posta elettronica ai direttori delle Sedi interessate.
Attestazioni richieste e verifiche
Per i casi di cui alla lettera a) del punto 2.1, il richiedente deve attestare con firma non autenticata, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127/1997, che l’attività produttiva è svolta nel territorio di uno dei comuni elencati e che la sospensione o riduzione dell’orario è conseguenza dell’evento alluvionale. Per i casi di cui alla lettera b), le Sedi provinciali possono richiedere, nei casi dubbi, alle aziende di appartenenza l’attestazione dell’effettiva assenza dal lavoro e del relativo periodo.
Misura della prestazione e regole di compatibilità
L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell’importo. Di conseguenza si applicano le regole sulla misura della CIGS, compreso il limite massimo mensile e il regime di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applicano invece alla prestazione le disposizioni sul contributo addizionale.
Durata della prestazione
L’indennità spetta per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro connessi agli eventi alluvionali verificatisi tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 e non può essere concessa oltre il 3 novembre 1998. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, il termine finale non può comunque superare il 30 ottobre 1998.
Liquidazione e istruzioni contabili
Le imprese, ovvero i lavoratori, le cui domande siano accolte devono essere invitati a compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati utilizzando il prospetto di liquidazione dell’indennità, di cui all’allegato 4. Il tracciato del prospetto viene trasmesso per posta elettronica alle caselle dei direttori delle sedi interessate. La circolare rinvia a successive istruzioni contabili e operative, incluse quelle sulla sospensione delle ritenute fiscali prevista dall’art. 5, comma 3, dell’ordinanza.
Comuni interessati
L’allegato 1 elenca i comuni dei territori colpiti. In provincia di Imperia: Bordighera, Camporosso, Diano Marina, Castellaro, Cipressa, Civezza, Costarainera, Imperia, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia. In provincia di La Spezia: Ameglia, Beverino, Bolano, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Zignago. In provincia di Savona: Albenga, Andora, Giustenice, Laigueglia e Villanova d’Albenga. In provincia di Genova: Avegno, Campomorone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Valbrevenna e Vobbia. In provincia di Lucca: Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Forte dei Marmi, Lucca e Viareggio. In provincia di Prato: Prato e Montemurlo.
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