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Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto “condono edilizio (…)”, “Accertamento compatibilità paesaggistica”, “Risposta nota avv. Gerbi PEC -OMISSIS-”.

Giustizia amministrativa202300071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale che ha escluso la piscina in plastica dall’oggetto della domanda di condono e ha richiesto nuova documentazione paesaggistica per la prosecuzione della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto con cui il Comune, rispondendo a un sollecito dei suoi difensori, ha ritenuto che la domanda di condono riguardasse esclusivamente le opere di sistemazione del terreno e, eventualmente, la pedana stagionale in legno, ma non la piscina in plastica. La ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che la domanda comprendesse anche la pedana e la piscina, richiamando gli elaborati grafici successivamente prodotti. Con il secondo motivo ha contestato la necessità di una specifica relazione paesaggistica nel procedimento di condono, affermando di avere già integrato la domanda con la descrizione dell’abuso e con una documentazione fotografica del contesto paesaggistico. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’atto fosse una mera risposta priva di carattere provvedimentale e lesivo, e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che l’atto avesse natura provvedimentale e lesiva sia per la provenienza dall’Ufficio edilizia privata sia perché esprimeva la volontà dell’ente sui profili di procedibilità dell’istanza. Nel merito ha rigettato il primo motivo: l’istanza originaria del 27 novembre 1992, poi convertita in domanda di condono, chiedeva la sanatoria delle opere di manutenzione del terreno e, se necessario, della pedana stagionale in legno; la successiva rappresentazione della piscina negli elaborati grafici non era sufficiente ad ampliare l’oggetto della domanda, poiché la domanda di condono deve contenere la descrizione delle opere per cui si chiede la sanatoria e il Comune deve limitarsi a tali opere. Ha rigettato anche il secondo motivo: sebbene la relazione paesaggistica sia espressamente prevista dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo può richiederla anche ai sensi dell’art. 32 della l. 47/1985 nell’ambito della procedura di condono. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 47/1985

    titolo in sanatoria per l’avvenuta realizzazione delle opere di manutenzione del terreno e, nel caso costituisse violazione, per la posa della pedana stagionale in legno

    L’istanza originaria delimita l’oggetto della successiva domanda di condono alle opere espressamente indicate.

  • art. 1, comma 8, d.l. 649/1994

    La domanda presentata ai sensi di tale disposizione è stata qualificata come conversione dell’originaria istanza di sanatoria.

  • art. 35, comma 3, lett. a), l. 47/1985

    La domanda di condono deve essere corredata dalla descrizione delle opere per le quali si chiede la sanatoria; il Comune non può estendere tale oggetto a opere non espressamente indicate nell’istanza.

  • art. 32 l. 47/1985

    Consente all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico di richiedere documentazione, inclusa una relazione paesaggistica, nell’ambito del procedimento di condono.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Prevede espressamente la relazione paesaggistica; tale previsione non impedisce all’amministrazione competente per il vincolo di richiederla anche nel procedimento di condono.

Massime di principio

  • Nella domanda di condono edilizio l’oggetto della sanatoria è delimitato dalla descrizione delle opere contenuta nell’istanza; il Comune non può estenderlo a opere non espressamente indicate, neppure quando tali opere siano rappresentate in elaborati grafici successivi.
  • La successiva rappresentazione di un’opera negli elaborati grafici non amplia, di per sé, l’oggetto della domanda di condono quando l’istanza originaria non la include espressamente.
  • Nel procedimento di condono edilizio l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico può richiedere una relazione paesaggistica o altra documentazione integrativa necessaria alla valutazione di compatibilità, anche in aggiunta alla documentazione già prodotta dal richiedente.
  • Un atto dell’ufficio comunale è impugnabile quando, pur adottato in risposta a una nota privata, esprime la volontà dell’amministrazione sui profili di procedibilità dell’istanza e produce effetti lesivi attuali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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