Sentenza n. 734/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 22/08/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.659,55, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici dal 2013/2014 al 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ferrara entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l'ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, che provvederà su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; in presenza dell'inadempimento dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina l'esecuzione del comando giudiziale e può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna al pagamento di una somma di denaro, purché siano documentati il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato qualora l'ordine giudiziale resti ineseguito.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza grava sull'Amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →