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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/661

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32017R0661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 329/2007 per adeguarlo alle più recenti decisioni del Consiglio di sicurezza ONU e del Consiglio dell’UE in materia di sanzioni contro la Corea del Nord. In particolare, precisa i codici della nomenclatura combinata relativi a rame, nichel, argento, zinco, statue, elicotteri e navi, aggiorna l’elenco degli articoli di lusso vietati all’esportazione e aggiunge quattro persone fisiche all’elenco dei soggetti designati. Sono inoltre aggiornati i riferimenti alle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile.

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, con aggiornamento di elenchi, codici merceologici e persone designate.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle persone fisiche e giuridiche e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del regime sanzionatorio UE contro la Repubblica democratica popolare di Corea. Incide sugli elenchi di beni soggetti a divieti di importazione o esportazione, sugli articoli di lusso vietati all’esportazione, sulle statue, su elicotteri e navi soggetti a restrizioni e sull’elenco delle persone fisiche designate. Le disposizioni richiamano inoltre le autorità competenti nazionali indicate nell’allegato II e le notifiche alla Commissione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 interviene sul regolamento (CE) n. 329/2007, che attua le misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, per recepire gli sviluppi normativi più recenti derivanti dalla risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dagli atti dell’Unione successivi.

La Commissione richiama, tra i considerando, la necessità di aggiornare i riferimenti tecnici dei beni interessati, di perfezionare l’elenco degli articoli di lusso vietati all’esportazione e di inserire nuove persone fisiche nell’elenco dei soggetti designati. Il regolamento è adottato in base all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c), e) e g), del regolamento (CE) n. 329/2007.

Aggiornamento degli allegati sulle autorità competenti e sulla nomenclatura merceologica

L’articolo 1 dispone la sostituzione o la modifica di vari allegati del regolamento base, con particolare rilevanza per gli operatori doganali e per i professionisti che assistono imprese esportatrici o importatrici.

L’allegato I nonies, relativo a rame, nichel, argento e zinco, è sostituito e contiene l’elenco dei codici della nomenclatura combinata pertinenti ai beni soggetti a restrizioni. Sono espressamente richiamati, tra gli altri, minerali e concentrati di rame, nichel, argento e zinco, ferro-nichel, fili di acciai inossidabili ad alto contenuto di nichel e cromo, barre o fili di lega di cobalto destinati all’industria aerospaziale, oltre a specifiche voci per rame e lavori di rame.

L’allegato II è sostituito con l’elenco aggiornato dei siti web delle autorità competenti dei vari Stati membri e con l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera (FPI), SEAE 07/99, B-1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.

Articoli di lusso: aggiornamento delle voci vietate

L’allegato III del regolamento n. 329/2007 è modificato per adeguare due categorie di articoli di lusso già sottoposte a divieto di esportazione.

In particolare:

  • la voce n. 9 è sostituita da "Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 500 USD";
  • la voce n. 13 è sostituita da "Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 100 USD".

Tale intervento recepisce il perfezionamento dell’elenco previsto dalla risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU.

Statue: beni soggetti al divieto specifico dell’articolo 4 quater

Il nuovo allegato III bis, introdotto come allegato IV del regolamento di esecuzione, elenca le categorie di statue di cui all’articolo 4 quater, paragrafo 1.

Sono incluse, tra le altre:

  • statue e statuette lignee;
  • statue e statuette di pietra, con specificazione di marmo, travertino e alabastro, altre pietre calcaree, granito e altre pietre;
  • statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso;
  • statue e statuette di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale, anche armati;
  • statue e statuette di ceramica;
  • articoli di oreficeria e statuette di metalli preziosi o comuni, anche placcati o ricoperti;
  • statue e statuette argentate, dorate o platinate, nonché altre statue e statuette;
  • statue e statuette per feste, carnevale o altri divertimenti;
  • statuette di materie vegetali o minerali da intaglio lavorate;
  • opere originali dell’arte statuaria, di qualsiasi materiale.

Elicotteri e navi: divieto specifico

Il nuovo allegato III ter, introdotto come allegato V del regolamento di esecuzione, definisce i beni rientranti nel divieto previsto dall’articolo 4 quinquies, paragrafo 1.

Per gli elicotteri sono ricompresi:

  • quelli di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg;
  • quelli di peso a vuoto superiore a 2 000 kg.

Per le navi sono comprese varie tipologie, tra cui:

  • piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci;
  • pescherecci, navi officina e altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca;
  • panfili e altre navi o imbarcazioni da diporto o da sport, imbarcazioni a remi e canoe;
  • rimorchiatori e spintori;
  • altre navi, comprese navi da guerra e imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi;
  • zattere gonfiabili.

Nuove persone fisiche inserite nell’elenco sanzionatorio

L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è integrato con quattro nuove persone fisiche, identificate come:

  • Ri Myong Su;
  • So Hong Chan;
  • Wang Chang Uk;
  • Jang Chol.

Le motivazioni riportate fanno riferimento alla loro posizione nella struttura politico-militare o scientifica della RPDC e alla responsabilità, diretta o indiretta, nel sostegno o nella promozione dei programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in linea con l’esigenza espressa nei considerando di garantire l’efficacia immediata delle misure. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici sulle merci soggette a restrizioni

L’articolo 1 sostituisce o modifica gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007. In particolare, vengono precisati i codici di nomenclatura combinata per rame, nichel, argento e zinco, nonché per statue, elicotteri e navi, al fine di dare attuazione alle misure restrittive e facilitare l’identificazione doganale dei beni interessati.

Aggiornamento dell’elenco degli articoli di lusso vietati

L’allegato III è modificato per aggiornare due categorie di articoli di lusso vietati all’esportazione: i tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 500 USD, e il vasellame di porcellana, gres, maiolica o terraglia di valore superiore a 100 USD.

Nuovo elenco di statue soggette a divieto

L’allegato III bis (nuovo allegato IV del presente regolamento) individua le categorie di statue e statuette vietate ai sensi dell’articolo 4 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 329/2007, includendo manufatti in legno, pietra, gesso, cemento, ceramica, metalli preziosi e comuni, articoli di oreficeria, prodotti per feste e carnevale, statuette lavorate in materie vegetali o minerali da intaglio e opere originali di arte statuaria.

Nuovo elenco di elicotteri e navi soggetti a divieto

L’allegato III ter (nuovo allegato V del presente regolamento) elenca gli elicotteri di peso a vuoto fino a 2 000 kg e oltre 2 000 kg e varie categorie di navi e natanti, comprese navi passeggeri, mercantili, pescherecci, panfili, rimorchiatori, altre navi e zattere gonfiabili, ai fini dell’articolo 4 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 329/2007.

Aggiornamento delle autorità competenti

L’allegato II sostituito riporta i siti web e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea relativi alle autorità competenti degli Stati membri per informazioni, autorizzazioni, deroghe e applicazione delle misure restrittive.

Nuove designazioni di persone fisiche

L’allegato V è modificato aggiungendo quattro persone fisiche all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive: Ri Myong Su, So Hong Chan, Wang Chang Uk e Jang Chol, con indicazione dei dati identificativi e della motivazione legata al sostegno o alla promozione dei programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionalesanzioni finanziarie e personalidogane e nomenclatura tariffaria

Testo integrale

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