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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/662

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/662 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/662 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione applicabili a specifici ortofrutticoli, utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina UE dei mercati agricoli e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e paese terzo di origine. Il regolamento produce effetti dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, per i codici NC e le origini paesi terzi ivi elencati. I valori fissati servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/662 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all’importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L’atto si colloca nell’ambito della normativa UE sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la determinazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni di taluni ortofrutticoli freschi identificati tramite codici NC specifici e origini di paesi terzi indicate nell’allegato. I valori fissati sono funzionali alla determinazione del prezzo di entrata, rilevante per la disciplina doganale e commerciale applicabile a tali prodotti.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione da applicare sono quelli riportati nell’allegato, espresso in EUR/100 kg. L’allegato elenca i valori per ciascun codice NC e per ciascun paese terzo di origine, includendo anche il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini" secondo la nota richiamata.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’atto serve a fissare i valori forfettari all’importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, in conformità ai criteri previsti dalla disciplina di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Determinazione dei valori forfettari

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai fini dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini (es. EG, MA, SN, TN, TR, BR, CL, CN, US, ZA, IL, AR, CH, ZZ).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio esteroortofrutta

Testo integrale

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