Regolamento (UE) 2017/660
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2018-2020 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Gli Stati membri devono effettuare campionamenti e analisi secondo una ripartizione minima per prodotto e per Stato membro, comunicando i risultati alla Commissione e all’EFSA entro termini annuali prefissati. Il programma mira sia a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui sia a valutare l’esposizione dei consumatori. Il regolamento abroga il precedente programma 2016/662, che resta però applicabile ai campioni esaminati nel 2017.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018-2020 sui residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono prelevare e analizzare campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale nel corso del 2018, 2019 e 2020. Riguarda i prodotti e le combinazioni antiparassitario/prodotto elencati negli allegati I e II, inclusi alcuni alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e, per i prodotti vegetali, anche prodotti dell’agricoltura biologica se disponibili. Sono esclusi dal campionamento i prodotti, le sostanze o le annualità non indicate negli allegati; per talune sostanze l’obbligo vale solo per specifici prodotti o anni. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione: programma coordinato di controllo pluriennale 2018-2020 sui residui di antiparassitari
Il regolamento istituisce un programma coordinato di controllo dell’Unione per gli anni 2018, 2019 e 2020, finalizzato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. La base giuridica è il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2. Il programma prosegue la linea dei precedenti piani pluriennali di monitoraggio e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662.
Finalità e contesto del programma
La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di monitorare nel tempo i residui di antiparassitari su un insieme rappresentativo di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta nell’Unione. L’obiettivo è consentire sia una valutazione dell’esposizione dei consumatori sia il controllo dell’applicazione della normativa europea sui livelli massimi di residui. Viene inoltre valorizzata la precedente esperienza dei programmi ufficiali di controllo e la relazione scientifica dell’EFSA, che ha indicato che un campionamento di 683 unità per almeno 32 prodotti alimentari consente di stimare un tasso di superamento degli LMR superiore all’1% con margine di errore dello 0,75%.
Ambito soggettivo e oggettivo
Gli obblighi ricadono sugli Stati membri, che devono prelevare e analizzare campioni secondo le combinazioni prodotto/sostanza riportate negli allegati. Il monitoraggio riguarda prodotti di origine vegetale e animale, compresi specifici prodotti per lattanti e bambini e, per i vegetali, anche prodotti biologici se disponibili. L’elenco dei prodotti include frutta, ortaggi, cereali, oli, vino, latte, grassi animali e uova, con campionamenti differenziati per anno.
Le analisi devono rispettare le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli alimenti per lattanti e bambini occorre applicare anche i limiti fissati dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE, con regole specifiche sul prodotto pronto al consumo o ricostituito.
Campionamento: regole generali
L’articolo 2 stabilisce che il lotto sia scelto a caso e che il campionamento, compreso il numero di unità, sia effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE. Tale richiamo incorpora i metodi di campionamento ufficiali dell’Unione, inclusi quelli raccomandati dal Codex Alimentarius.
Per alcuni prodotti sono previste precisazioni tecniche, ad esempio:
- i prodotti indicati devono essere analizzati come prodotti non trasformati, compresi quelli congelati, salvo diversa indicazione;
- per il vino possono applicarsi fattori di trasformazione standard in mancanza di fattori specifici;
- per l’olio di oliva vergine sono previsti fattori standard distinti per sostanze liposolubili e non liposolubili;
- per cereali e riso sono previsti criteri particolari, inclusa la possibilità di analizzare farine integrali o riso brillato in mancanza di campioni o di fattori specifici.
Analisi dei campioni e prodotti sensibili
Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari elencati nell’allegato I. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, la valutazione va effettuata sul prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante; se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il risultato va riferito al prodotto non ricostituito così come immesso in commercio.
Il regolamento dedica attenzione particolare alla coerenza delle determinazioni analitiche. Quando la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati rispetto all’intera definizione; se i singoli componenti sono misurati separatamente, essi devono essere trasmessi anche individualmente.
Comunicazione dei risultati
L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere i risultati relativi ai campioni analizzati nel 2018, 2019 e 2020 entro, rispettivamente, il 31 agosto 2019, il 31 agosto 2020 e il 31 agosto 2021. La trasmissione deve avvenire secondo la Standard Sample Description (SSD), sistema di standardizzazione concordato tra Stati membri, Commissione ed EFSA per la comunicazione dei dati sui residui di antiparassitari.
Questa disciplina serve a garantire uniformità e comparabilità dei dati raccolti a livello europeo, così da consentire la valutazione armonizzata del rischio e dell’osservanza dei limiti di legge.
Allegato I: prodotti e combinazioni antiparassitario/prodotto
L’allegato I contiene l’elenco dettagliato dei prodotti di origine vegetale e animale e delle sostanze attive da monitorare. Le combinazioni sono molteplici e comprendono, tra le altre, uve da tavola, mele, agrumi, banane, fragole, pere, pompelmi, pesche, kiwi, melanzane, cavolfiori, broccoli, lattughe, cipolle, meloni, cavoli cappucci, carote, funghi coltivati, pomodori, patate, peperoni, spinaci, fagioli secchi, cereali, riso bruno, olio di oliva vergine, latte, grassi animali e uova.
Per alcune sostanze il monitoraggio è limitato nel tempo o per prodotto. Tra gli esempi più rilevanti:
- 2,4-D, bromuro, clormequat, ciromazina, diteioocarbammati, etefon, fenbutatin ossido, flonicamid, fluazifop-P, glifosato, propamocarb, protioconazolo, pimetrozina e molte altre sostanze sono associate a prodotti e annualità specifiche;
- alcune sostanze, come alossifop incluso alossifop-P, pimetrozina e glifosato, sono escluse in tutto o in parte nel 2020;
- per talune sostanze l’obbligo è escluso per i cereali o per specifiche categorie di alimenti.
Per i prodotti di origine animale, l’allegato D prevede il controllo di residui come aldrin e dieldrin, bifentrin, clordano, DDT, endosulfan, eptacloro, esaclorobenzene, HCH, lindano, metossicloro, paration, permetrina e pirimifos-metile, con una specifica aggiuntiva per l’indoxacarb nel 2019 solo nel latte.
Allegato II: numero dei campioni e modalità operative
L’allegato II fissa il numero minimo di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare per ciascun prodotto. Il totale complessivo è pari a 683 campioni per prodotto, distribuiti tra gli Stati membri secondo una tabella che assegna quote minime differenti in funzione della popolazione e del livello di partecipazione al programma.
Sono previste disposizioni specifiche per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, oltre ai campioni già prescritti:
- nel 2018, 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali;
- nel 2019, 10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;
- nel 2020, 5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento.
Per i prodotti biologici, i campioni vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nello Stato membro, con un minimo di 1. Inoltre, gli Stati membri che utilizzano metodi multiresiduo possono impiegare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15% dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi quantitativi. Se lo screening qualitativo dà esito positivo, occorre procedere alla quantificazione mediante metodo adeguato.
Abrogazione e continuità applicativa
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 per evitare sovrapposizioni tra programmi successivi. Tuttavia, quest’ultimo continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2017, garantendo continuità al sistema di controllo.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta un obbligo immediato di conformazione per le autorità nazionali competenti nella programmazione dei controlli ufficiali e nella trasmissione dei dati all’Unione.
Disposizioni principali
Istituzione del programma di controllo 2018-2020
L’articolo 1 impone agli Stati membri di prelevare e analizzare, negli anni 2018, 2019 e 2020, campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, inclusi alimenti per lattanti e bambini e prodotti biologici, è fissato nell’allegato II.
Campionamento e criteri di analisi
L’articolo 2 prevede che il lotto sia scelto a caso e che la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, sia conforme alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I, secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, la valutazione va effettuata sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto degli LMR delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE; se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il risultato va comunicato sul prodotto non ricostituito così come messo in vendita.
Comunicazione dei risultati e standard SSD
L’articolo 3 stabilisce che i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2018, 2019 e 2020 siano trasmessi rispettivamente entro il 31 agosto 2019, 2020 e 2021. La comunicazione deve avvenire conformemente alla Standard Sample Description (SSD). Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno comunicati in base alla definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati individualmente, devono essere trasmessi separatamente.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 4 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662. Quest’ultimo continua tuttavia ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2017, per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il 1° gennaio 2018. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I: prodotti e sostanze da monitorare
L’allegato I individua i prodotti vegetali e animali da campionare e le specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto da analizzare. Per alcuni principi attivi l’analisi è limitata a determinati prodotti e anni; per altri è esclusa per i cereali o per taluni prodotti. Sono previste anche regole tecniche su prodotti non trasformati, fattori di trasformazione per vino, oli, cereali e riso, nonché istruzioni per la comunicazione di risultati relativi a residui composti da più sostanze.
Allegato II: numero minimo di campioni e regole operative
L’allegato II fissa il numero di campioni per Stato membro e per prodotto, per un totale complessivo di 683 campioni per prodotto. Stabilisce inoltre campioni aggiuntivi annuali per alimenti per lattanti e bambini (10 nel 2018, 10 nel 2019, 5+5 nel 2020), la ripartizione dei campioni biologici in proporzione alla quota di mercato con minimo 1, e la possibilità di usare metodi di screening qualitativi per massimo il 15% dei campioni se lo Stato membro applica metodi multiresiduo.
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