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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15580/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di ipoteca e le cartelle sottese, deducendo che i ruoli traevano origine da avvisi di accertamento intestati e notificati alla società in liquidazione, senza che gli fosse stato notificato alcun valido atto di accertamento personale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato l'iscrizione ipotecaria. In cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno dedotto violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 36 del DPR n. 602/1973, sostenendo che gli avvisi di accertamento societari erano stati notificati anche al liquidatore quale responsabile solidale, sicché le contestazioni sulla sua responsabilità avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando quegli avvisi, ormai definitivi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, ma il controricorso è stato ritenuto tardivo, con conseguente inammissibilità anche del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale proposto con lo stesso atto. Nel merito del ricorso principale ha rigettato la censura dell'Amministrazione, affermando che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR n. 602/1973 ha natura civilistica, nasce da un'autonoma obbligazione ex lege ed esige una specifica motivazione e contestazione dei presupposti di responsabilità. Poiché la CTR aveva accertato che gli avvisi notificati alla società e al liquidatore non contenevano una motivazione circa la sua responsabilità personale, la loro mera notifica non bastava a fondare automaticamente una responsabilità solidale e, quindi, a legittimare l'iscrizione ipotecaria. Il ricorso principale è stato rigettato; il controricorso e il ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili; nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità degli atti; la Corte non ne ricava una diversa regola rispetto alla necessità di una autonoma motivazione della responsabilità personale ex art. 36 DPR 602/1973

  • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 36 DPR n. 602/1973

    disciplina la responsabilità del liquidatore, amministratore e socio di società in liquidazione; la Corte ribadisce che si tratta di responsabilità per obbligazione propria ex lege, di natura civilistica e non tributaria, che richiede un atto motivato e la prova dei presupposti specifici

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    "la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso"

    la tardività del controricorso comporta l'impossibilità di depositare memorie e determina la sua inammissibilità

  • art. 371, comma 1, c.p.c.

    "la parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza"

    il ricorso incidentale proposto con un controricorso tardivo segue le sorti di quest'ultimo ed è quindi inammissibile

  • art. 35 D.Lgs. n. 149/2022

    individuato come norma transitoria che rende applicabile, ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, il nuovo termine del controricorso

  • art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149/2022

    modifica l'art. 370 c.p.c. prevedendo il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso

  • art. 60 DPR n. 600/1973

    richiamato per affermare che l'azione di responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 deve essere accertata con atto motivato da notificare

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    ricondotti dalla Corte alla base civilistica della responsabilità del liquidatore e degli altri soggetti contemplati dall'art. 36 DPR 602/1973

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • La responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR n. 602/1973 non coincide con una responsabilità tributaria automatica o solidale per i debiti della società, ma configura un'autonoma obbligazione ex lege di natura civilistica, fondata su specifici presupposti e su un atto motivato dell'amministrazione.
  • Quando l'atto notificato al liquidatore o amministratore non contenga una specifica motivazione sulla sua responsabilità personale ai sensi dell'art. 36 DPR n. 602/1973, il destinatario può contestarne validamente il fondamento anche in sede di impugnazione dell'atto successivo esecutivo o cautelare che pretenda di farlo obbligato in proprio.
  • La mera notifica al liquidatore di avvisi di accertamento intestati alla società non è sufficiente, di per sé, a rendere definitiva nei suoi confronti una responsabilità personale se quegli avvisi non esplicitano i presupposti dell'obbligazione ex art. 36 DPR n. 602/1973.
  • Nel giudizio di legittimità, il controricorso deve essere depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; se tardivo, esso è inammissibile e con esso diventa inammissibile anche l'eventuale ricorso incidentale proposto nello stesso atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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