Ordinanza n. 124/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto datato 12.1.2026 (protocollo 0004142/2026 del 13.1.2026), avente come oggetto “Preavviso diniego prot. 158173 del 14.11.2025 su richiesta autorizzazione all’installazione di veicoli pubblicitari, adozione del provvedimento finale”, con il quale il Comune di Grosseto “EMANA provvedimento di diniego definitivo, per le motivazioni tutte indicate in premessa e qui integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale con riferimento elle domande presentate dalla vostra Società: in data 27/10/2025 con prot. n. 143906-143900-143897-143890-143886; in data 31/07/2025 con prot. n. 103557; in data 07/05/2025 con prot. n. 62371; in data 26/3/2025 con prot. n. 41929; in data 27/3/2025 con prot. n. 42715; in data 24/3/2025 con prot. n. 40496; in data 21/3/2025 con prot. n. 39533; in data 19/3/2025 con prot. n. 38339; in data 18/3/2025 con prot. n. 37964” con contestuale ordine di “rimuovere tutti i veicoli pubblicitari di tipo “cartello stradale” in premessa meglio specificati nel territorio urbano della Città di Grosseto”; - nonché, ove ritenuto necessario ai fini del presente giudizio, accertare l’illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, preordinati e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo delle richieste di autorizzazione e rinnovo per l'installazione di veicoli pubblicitari, con contestuale ordine di rimozione degli impianti presenti nel territorio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 12 gennaio 2026, adottato a seguito di un precedente preavviso di diniego, con cui il Comune di Grosseto ha negato definitivamente le richieste relative all'installazione o al rinnovo di veicoli pubblicitari e ha ordinato la rimozione di tutti i veicoli pubblicitari qualificati come cartelli stradali presenti nel territorio urbano. Sono stati contestualmente contestati, ove necessario, gli atti antecedenti, presupposti e preparatori. Nella fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, sostenendo l'illegittimità del diniego e dell'ordine di rimozione. Dal testo emerge, quale questione decisiva, l'applicazione dell'art. 6, comma 4, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che prevede la sospensione delle procedure dirette al rilascio di nuovi titoli quando sia raggiunto il limite della superficie destinata agli impianti, e la sua estensione ai procedimenti di rinnovo.
La decisione
Il TAR, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di favorevole apprezzamento e ha accolto la domanda cautelare. Il Collegio ha affermato che il rinnovo del titolo autorizzatorio è assimilabile al rilascio di un nuovo titolo, poiché l'amministrazione esercita un potere discrezionale in materia. Ne consegue che la sospensione prevista dall'art. 6, comma 4, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per le procedure relative a nuovi titoli deve applicarsi anche ai procedimenti di rinnovo. Il Comune dovrà quindi rideterminare la superficie complessivamente occupata dagli impianti pubblicitari e verificare l'eventuale disponibilità di spazi da assegnare mediante gara. Un eventuale diniego di rinnovo, accompagnato dall'ordine di rimozione, potrà essere adottato soltanto dopo tali verifiche e procedure, anche per evitare disparità di trattamento tra gli operatori. Nel bilanciamento cautelare degli interessi, è stata accordata prevalenza all'interesse della ricorrente alla conservazione degli impianti, non ravvisandosi allo stato un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico perseguito dalla pianificazione pubblicitaria. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 6, comma 4, Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
al raggiungimento del limite della superficie da destinare ai predetti impianti, debbano essere sospese le procedure tendenti al rilascio di nuovi titoli autorizzatori
La previsione di sospensione delle procedure per il rilascio di nuovi titoli è stata ritenuta applicabile anche ai procedimenti di rinnovo, poiché il rinnovo è assimilabile al rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.
Massime di principio
- Quando il rinnovo di un titolo autorizzatorio implica l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione ed è assimilabile al rilascio di un nuovo titolo, le regole pianificatorie dettate per i nuovi titoli possono trovare applicazione anche al rinnovo.
- La sospensione delle procedure autorizzatorie prevista da uno strumento comunale di pianificazione degli impianti pubblicitari al raggiungimento del limite massimo di superficie deve essere applicata anche ai procedimenti di rinnovo dei titoli, se il rinnovo è equiparabile al rilascio di un nuovo titolo.
- Prima di negare il rinnovo di autorizzazioni pubblicitarie e ordinare la rimozione degli impianti, l'amministrazione deve rideterminare la superficie complessivamente occupata, verificare l'eventuale disponibilità di spazi e, ove necessario, procedere alla loro assegnazione mediante gara.
- Il diniego di rinnovo e il conseguente ordine di rimozione non possono essere adottati senza una previa verifica complessiva degli spazi e delle procedure applicabili, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra operatori dello stesso settore.
- In sede cautelare, la conservazione degli impianti pubblicitari può prevalere sull'interesse pubblico alla pianificazione quando, allo stato degli atti, il mantenimento temporaneo degli impianti non comporti un apprezzabile sacrificio di tale interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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