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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata, nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi, strutturata mediante accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per operatore, senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata, la relativa lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, gli atti di rettifica e le FAQ pubblicate dalla stazione appaltante. La contestazione riguardava, in particolare, la struttura della procedura, finalizzata alla fissazione di un massimale di spesa quadriennale per ciascun operatore economico, senza preventiva individuazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari. È intervenuta ad adiuvandum l’associazione rappresentativa delle imprese del farmaco. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare, sostenendo implicitamente l’illegittimità del modello di gara e il pregiudizio alla propria partecipazione, anche in relazione alla conformità della procedura alla disciplina degli affidamenti di farmaci esclusivi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie conforme la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al combinato disposto degli articoli 15 del decreto-legge n. 19 del 2026, 76, comma 2, lettera b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha considerato non idoneo a compromettere la partecipazione il peculiare confezionamento della procedura, poiché la ricorrente, quale produttrice esclusiva, opera in un mercato non concorrenziale ed è consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti sufficienti a consentirle di governare il rischio d’impresa. Quanto al periculum, ha escluso un pregiudizio economico e imprenditoriale attuale, rilevando che la mancata partecipazione non avrebbe impedito alla società di continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della fattispecie. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19 febbraio 2026, n. 19

    Richiamato, insieme alle norme del codice dei contratti pubblici, quale fondamento normativo della procedura ritenuta prima facie conforme.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Ritenuto applicabile alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Richiamato quale ulteriore parametro di conformità della struttura della procedura e dell’accordo quadro.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti riconducibile al combinato disposto delle norme speciali applicabili e degli artt. 76, comma 2, lettera b), e 59 del d.lgs. n. 36/2023.
  • La struttura di una procedura di acquisto mediante accordo quadro con massimale di spesa, anche quando non individui puntualmente ex ante tutti i prodotti, i quantitativi presunti e i prezzi unitari, non compromette necessariamente la partecipazione dell’operatore economico esclusivo se questo conosce i fabbisogni, i prezzi e il massimale ed è quindi in grado di governare il rischio d’impresa.
  • Nel giudizio cautelare, l’interesse dell’operatore economico a ottenere un modello procedurale più aderente alla propria organizzazione può soccombere rispetto all’interesse pubblico alla celere definizione della procedura e alla continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili.
  • Il periculum in mora non sussiste quando la mancata partecipazione alla procedura non determina un pregiudizio economico attuale, poiché l’operatore può continuare a fornire i medicinali all’amministrazione attraverso ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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